panebianco 5

La sfera operativa dell’istituto è stata di recente ampliata in occasione della riforma sollecitata dalla legge delega n. 134 del 2021, che chiedeva al legislatore delegato di «estendere l’ambito di applicabilità  della  sospensione  del procedimento con  messa  alla  prova  dell’imputato,  oltre  ai  casi previsti dall’articolo 550, comma 2, del codice di procedura  penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel  massimo  a  sei  anni,  che  si  prestino  a  percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore,  compatibili  con l’istituto» (art. 1, comma 22, lett. a, l. n. 134 del 2021). Il Governo ha dato seguito all’input del Parlamento sfruttando il rinvio mobile dell’art. 168-bis c.p. all’art. 550, comma 2, c.p.p., anch’esso riformato in attuazione della legge delega, che aveva chiesto l’estensione del catalogo dei reati per i quali si procede comunque con citazione diretta a giudizio «a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se  congiunta  alla  pena della  multa,   che   non   presentino   rilevanti   difficoltà di accertamento» (art. 1, comma 9, lett. l, l. n. 134 del 2021).