La sfera operativa dell’istituto è stata di recente ampliata in occasione della riforma sollecitata dalla legge delega n. 134 del 2021, che chiedeva al legislatore delegato di «estendere l’ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, oltre ai casi previsti dall’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto» (art. 1, comma 22, lett. a, l. n. 134 del 2021). Il Governo ha dato seguito all’input del Parlamento sfruttando il rinvio mobile dell’art. 168-bis c.p. all’art. 550, comma 2, c.p.p., anch’esso riformato in attuazione della legge delega, che aveva chiesto l’estensione del catalogo dei reati per i quali si procede comunque con citazione diretta a giudizio «a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento» (art. 1, comma 9, lett. l, l. n. 134 del 2021).