Si pensi, a titolo esemplificativo, a Cass. III, 4 marzo 2010, n. 10981, Khan, C.e.d. 246351, con la quale la Cassazione ha utilizzato, come parametro esegetico di riferimento, la nozione di “pedopornografia” di cui all’art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, con l’esito di escludere la configurabilità del delitto di pornografia minorile in tutti i casi nei quali la condotta posta in essere dal reo non raggiunga un particolare grado di aggressione al bene giuridico oggetto di protezione penale, consistente nella rappresentazione visiva di un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita. Sulla pronuncia de qua, A. Scarcella, Tassatività e determinatezza della nozione di “pornografia”: la Cassazione apre al diritto comunitario, in Dir. pen. proc., 2010, 973 ss.