7.5. 4

Cfr., tra gli altri, Marandola, La messa alla prova, cit., p. 684; N. Pascucci, Sospensione del procedimento con messa alla prova e assenza di una disciplina transitoria: alle omissioni del legislatore si aggiunge la scure dei giudici di legittimità, in Cass. pen., 2015, p. 1146; aderisce a questa soluzione anche R. Muzzica, Sospensione del processo con messa alla prova e ‘materia penale’: tra Corte Edu e Corte costituzionale nuovi scenari pro reo sul versante intertemporale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1444 ss., che qualifica il programma di trattamento come vera e propria pena. Per la giurisprudenza, tra le altre, Trib. Roma, VIII, 27.11.2014, in dejure.it; Trib. Genova, 7.10.2014, in dejure.it. Peraltro, i giudici di merito, ravvisando nel principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. un «valido e giustificato limite» al principio della retroattività della lex mitior, per il regime transitorio hanno individuato come termine ultimo per la formulazione della richiesta «la prima udienza utile immediatamente successiva all’entrata in vigore dell’istituto».