Contro l’ordinanza il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono esperire ricorso per cassazione (art. 28, comma 3, d. P.R. n. 448/1988).
Contro l’ordinanza il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono esperire ricorso per cassazione (art. 28, comma 3, d. P.R. n. 448/1988).