L’interlocuzione con il giudice minorile è assicurata non solo dalle relazioni periodiche rese dai servizi, ma anche dal potere di cui dispone il presidente del collegio che ha emesso l’ordinanza di sospensione (delegabile ad altro componente dello stesso collegio) di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori oltre che il minorenne (art. 27, comma 4, d.lgs. n. 272/1989).