7.4. 11

Ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 272/1989, «Il progetto di intervento deve prevedere tra l’altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa». L’affidamento della predisposizione del progetto di prova all’intervento sinergico dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali suscita tuttavia qualche perplessità, poiché rischia di esporre la determinazione dei contenuti del progetto all’influenza di fattori esogeni quali, in particolare, le risorse disponibili in sede locale, potendo così compromettere la funzionalità educativa del provvedimento, oltre che la conciliabilità dell’istituto con il principio di eguaglianza: cfr.  G. Panebianco, Il sistema penale minorile, cit., p. 248 e letteratura ivi citata.