Nondimeno non può farsi a meno di notare che a differenza dell’altro istituto processuale a rilevanza sostanziale che caratterizza il sistema minorile, vale a dire il proscioglimento per irrilevanza del fatto (art. 27 d. P.R. n. 448/1988), la messa alla prova determina una protrazione dei tempi processuali: cfr. G. Panebianco, Il sistema penale minorile, cit., p. 246 e letteratura ivi citata.