20.5 cass 6

Così, per esempio, Cass. pen., sez. V, 3 aprile 2018, n. 33842, Ced Rv. 273622, secondo la quale “integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c. p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale”. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2013, n. 46331, Ced Rv. 257560.