20.5 cass 4

Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2020, n. 3781, Ced Rv. 280331; Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 16977, Ced Rv., 279178. Nello stesso senso, già Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2014, n. 48391, Ced Rv. 261024, ad avviso della quale “un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato [Atti persecutori] in parola, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e ciò in aderenza alla volontà del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo «eventualmente» abituale”.