In relazione all’art. 660 c.p. si segnala, di recente, Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7993, in DeJure, che puntualizza, in termini utili anche rispetto alla limitrofa fattispecie di Atti persecutori, il concetto di molestia (così si legge: “le condotte accertate, inizialmente qualificate nel prisma delittuoso degli atti persecutori, si inscrivono senza dubbio nel paradigma di tipicità del reato di molestie, sotto un profilo squisitamente oggettivo: i saluti insistenti e confidenziali, con modalità invasive della sfera di riservatezza altrui (in un’occasione abbracciandola); gli incontri non casuali e cercati nel bar dove lavorava la vittima (in cui l’imputato entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e tentare approcci con lei), come anche per strada, in un’occasione inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la sua casa; la manifesta rappresentazione della vittima al ricorrente di non gradire tali atteggiamenti di corteggiamento petulante ed ossessivo e, ciononostante, la perseveranza di questi nel reiterarli inducono a ritenere del tutto corretta la configurazione del reato di molestie nel comportamento dell’imputato, pur in assenza di atteggiamenti aggressivi o in qualsiasi modo violenti”).