Così, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 16 settembre 2021, n. 1753, Ced Rv. 282426, ad avviso della quale, “in tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica”. Secondo Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2021, n. 30535, Ced Rv. 281700, “anche il reiterato invio di missive allusive al suicidio dell’agente può essere rilevante ai fini della integrazione del reato, costituendo condotta di molestia idonea a determinare nella vittima un turbamento psichico che incide in negativo sulla sua libertà morale”.