La giurisprudenza in diverse occasioni ha, per esempio, qualificato come “atto violento quello di collocare intenzionalmente a mo’ di ostacolo la propria autovettura per impedire il transito di altro veicolo”. Così Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 2005, n. 40983, Ced Rv. 232459; Cass. pen., sez. V, 20 aprile 2006, n. 16571, Ced Rv. 234458. Sono state ricondotte al paradigma dei cui all’art. 610 c.p. anche la sostituzione di una serratura (Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2018, n. 38910, in DeJure), la chiusura a chiave di una porta (così Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2015, n. 4284, Ced Rv. 266020).