Così, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2015, n. 4284, Ced Rv. 266020, ad avviso della quale “l’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 c. p. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza «impropria», che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione”. Nella dottrina, amplius, A. Nisco, La tutela penale dell’integrità psichica, Torino, 2012, in particolare pp. 89 ss.