Si pensi al delitto di plagio (art. 603 c.p.), non a caso dichiarato illegittimo dalla Consulta con sentenza 96/1981. L’insufficienza descrittiva del fatto vietato era radicale, perché nessuna persona, giudice o scienziato, è in grado di affermare con cognizione di causa quando un soggetto si trova sottoposto all’altrui potere e totalmente assoggettato. Formulazioni di questo tipo aprono inesorabilmente al relativismo valutativo, riassunto nella massima tot capita, tot sententiae.