2 nuvolone

Nell’esperienza storica del ‘900, un cenno meritano al riguardo i sistemi penali dell’Unione Sovietica e della Germania nazista, dove il principio di legalità formale, nominalmente accolto a livello codicistico, veniva integrato, ma di fatto fagocitato, dal principio di legalità sostanziale, che operava attraverso clausole generali le quali autorizzavano il giudice a decidere i casi non regolati dalla legge positiva in base ai valori ideologici cui si ispiravano quegli ordinamenti (P. Nuvolone, La riforma del § 2 del codice penale germanico, ora in Trent’anni di diritto e procedura penale, I, Padova, 1968, p. 12). Nella storia della nostra letteratura penalistica, ne è una conferma quella voce autorevole della dottrina che, in epoca fascista, non esitò ad auspicare che, in caso di incertezza del diritto, il giudice si attenesse “al principio in dubio pro republica che prende il posto, nello Stato totalitario, dell’antico in dubio pro reo. Nell’incertezza – si osservava – diviene fonte del diritto, per la legislazione tedesca, il ‘sano sentimento del popolo’. Per noi – si concludeva – potrebbe avere valore di fonte la volontà del Duce, quale si può ricavare dalle sue parole, dal suo insegnamento, dalla sua dottrina”(G. Maggiore, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, p. 159).