SOMMARIO 1. L’ampio consenso possibile sulla rinuncia alle terapie sproporzionate o attuate in fase terminale e sulla garanzia delle cure palliative. – 2. L’inaccettabilità del diritto di richiedere una relazione intersoggettiva orientata alla morte e di una configurazione del rapporto medico riducibile al modello contrattualistico. – 3. I rischi di una radicale soggettivizzazione del rapporto medico rispetto alla tutela dei soggetti più deboli. – 4. L’impossibilità di fondare il supposto «diritto a morire» sul principio di autonomia. – 5. L’impossibilità di fondare il supposto «diritto a morire» sulla non coercibilità di determinati interventi nei confronti della persona cosciente. – 6. L’impossibilità di fondare il supposto «diritto a morire» sull’art. 322 della Costituzione. – 7. L’oggetto delle dichiarazioni anticipate. – 8. La garanzia delle condizioni ordinarie dell’esistenza (idratazione, alimentazione, respirazione). – 9. Il carattere «non vincolante» delle dichiarazioni anticipate. – 10. Il carattere «facoltativo» delle dichiarazioni anticipate. – 11. (Appendice) Risposte a quesiti proposti dai membri della Commissione.
Il contributo è già stato pubblicato in Criminalia (2006).