Nomina nuda tenemus: la confusione del legislatore fra oggetto materiale ed oggetto giuridico nel diritto penale dei beni culturali

Niccolò Decorato

Articolo

SOMMARIO   1. I limiti concettuali della riforma del 2022. – 2. Una prima diraspatura: la deludente tassonomia del Titolo VIII-bis del Codice penale. – 3. Il patrimonio culturale come bene giuridico corrispondente ad un modello proprietario collettivo. – 4. Il bene culturale fra i crepacci del principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico ed il burrone dell’arbitrio giudiziario. – 4.1. Profili critici della tesi del bene culturale come elemento normativo. – 4.2. Una nozione parzialmente autonoma di bene culturale ai fini penali. – 5. Conclusioni.

Il contributo è in corso di pubblicazione nel prossimo volume di Criminalia, ed è soggetto ai criteri di peer review ed alle esclusioni dal sistema di valutazione della Rivista.

Il contributo è ora consultabile in Criminalia (2024).

Abstract:

L’introduzione del Titolo VIII-bis del Codice penale, asseritamente dedicato al bene giuridico rappresentato dal patrimonio culturale, sembrerebbe piuttosto sintomatica di un modo diverso di concepire ed usare il diritto penale da parte del legislatore, tipico di uno Zeitgeist che appare diffuso in àmbito internazionale e che vede nel diritto penale uno strumento ancipite: da un lato, tecnologia di lotta alla criminalità organizzata; dall’altro, ingranaggio di un più vasto sistema di regolamentazione. Tra le righe del tessuto normativo traspare la volontà non di tutelare il valore culturale rappresentato dal bene giuridico, quanto una politica di regolamentazione dell’uso degli oggetti materiali che lo incarnano, così realizzando una preoccupante inversione di priorità dal punto di vista della logica penalistica: l’oggetto materiale del reato assume primazia rispetto all’oggetto giuridico, che è (era?) invece il pilastro dell’architettura codicistica e della teorica erede del diritto penale liberale. Il contributo intende evidenziare tali aspetti, concentrandosi in particolare sulla questione definitoria della nozione cardine del Titolo VIII-bis, cioè quella di bene culturale, oltre che sui problemi di coordinamento fra procedimenti penali ed amministrativi.

Parole chiave:

Patrimonio culturale – Diritto penale dei beni culturali – Bene culturale – Processo penale – Coordinamento fra procedimento amministrativo e penale


Title, abstract, keywords

Title:

Nomina nuda tenemus: the Italian legislator’s conflation of material object and Rechtsgut in the offences against Cultural Heritage

Abstract:

The new Title VIII-bis of the Italian Criminal Code is allegedly dedicated to offences against Cultural Heritage but appears to be an example of a different model of Criminal Law rather than being geared towards the protection of a Rechtsgut. Indeed, the new offences seem to fall under the kind of Criminal Law favoured by the current Zeitgeist in International Law. On the one hand, Criminal Law is conceived as a technology for combatting organised crime; on the other hand, it is seen as only one tool in a vaster regulation toolbox. Reading between the lines of the new provisions we get the impression that the legislator did not mean to protect the cultural value underlying Cultural Heritage as a Rechtsgut but rather meant to regulate the material objects that embody it. This represents a worrying inversion of priorities from the point of view of Criminal Law, as the material object of the crime overtakes the Rechtsgut, which is (was?) the pillar of the Italian Criminal Code and of the Liberal Criminal Law theoretical framework. The paper aims to highlight these aspects, focussing in particular on the definition of the cardinal legal notion of these offences, i.e. that of “bene culturale” (literally “cultural good”). Issues arising from the lack of coordination between administrative and criminal proceedings will also be discussed.

Keywords:

Cultural Heritage – Cultural Heritage and Criminal Law – Criminal trial – Coordination between administrative and criminal proceedings