Modello accusatorio e separazione delle carriere

Ennio Amodio

Articolo

È il testo dell’intervento al Convegno «Il processo penale oggi… una riflessione nel solco del pensiero di Franco Cordero», svoltosi all’Università di Pisa il 25 maggio 2024.

SOMMARIO   1. Il presunto declino del modello accusatorio e l’ingannevole prospettiva del processo di parti «senza macchia e senza usura». – 2. La nascita dell’accusatorio all’europea nel nostro Paese con il codice del 1988. – 3. La necessità di completare il modello accusatorio con la riforma del pubblico ministero mediante uno statuto separato da quello del giudice.

Abstract:

Si è sostenuto di recente che il nostro processo penale ha perso la sua fisionomia di rito accusatorio al punto da vedere trasformata la fase preliminare al dibattimento regredita alla vecchia struttura di istruzione sommaria del pubblico ministero. E’ una tesi non condivisibile. In primo luogo perché assume come paradigma l’accusatorio elaborato, su un piano ideale ed astratto, di Francesco Carnelutti e Franco Cordero. E’ inoltre sbagliato non tener conto che il legislatore del 1988 ha creato un processo accusatorio all’europea, con l’obbligatorietà dell’azione penale, una fase preliminare attenta a tutelare le garanzie individuali e un regime esteso delle impugnazioni, caratteri del tutto estranei al rito adversary di common law. Nonostante questa sua peculiarità, il nostro sistema processuale conserva gli originari tratti caratteristici dell’accusatorio, come la separazione tra indagini preliminari e dibattimento, la prova affidata interamente alle parti e l’udienza preliminare. Resta però ancora da completare l’architettura accusatoria del modello italiano riportando il pubblico ministero alla sua posizione di parte staccata dai giudici anche sul piano ordinamentale. La separazione delle carriere imposte dal modello accusatorio, non si deve realizzare, come fa invece l’attuale disegno di legge del Governo, con la previsione di due CSM paralleli per i pubblici ministeri e i giudici. Ciò che si deve perseguire è la meta di una piena parità tra accusa e difesa con un promotore di giustizia che sta un gradino sotto i giudici là dove è collocato anche il difensore dell’imputato.

Parole chiave:

Separazione delle carriere – Pubblico ministero – Ordinamento Giudiziario – Accusatorio


Title, abstract, keywords

Title:

The Adversary model  in Italy. Towards a new standing for the prosecution

Abstract:

The Italian criminal justice system, born on 1988, would have lost now its main feature close to the adversary model. Those who purport to have discovered such a change go on by assuming that in the preliminary proceedings the present-day prosecutor actually gathers evidence usable by the trial court disregarding the rule against hearsay. This is a theory totally groundless. Its supporters take the view that an adversary process should be considered as an ideal pattern, never tried in practice, as F. Carnelutti and F. Cordero did in the sixties of the last century, to promote a departure from the old-style inquisitorial process brought into existence in the thirties. On the contrary, the criminal procedure code enacted in 1988 in Italy takes into account the European tradition (mandatory prosecution; strong protection of the defendant guarantees in the preliminary investigations; extensive rights of appeal). Yet, notwithstanding the European basic contours, the modern Italian criminal procedure shows an accusatorial core. The prosecutors is prevented from using the statements given by prospective witnesses and must examine them at trial to persuade the trier of fact. Nevertheless, there is a further important step to be taken to meet with the requirements of the adversary model. In the machinery of criminal justice the prosecutor should be detached from the judiciary and put on the same step of the stairs where stands the defence counsel.

Keywords:

Adversary system – Prosecutor