È il testo dell’intervento svolto dall’autore nell’ambito della tavola rotonda «Obbligo di segnalazione e collocamento ex art. 403 c.c.: problemi e prospettive nelle pratiche professionali», svoltasi a Firenze il 17 ottobre 2024 nell’ambito al Corso di perfezionamento «Diritto alla cura delle vittime e responsabilità degli assistenti sociali», III ed., organizzato dall’Università degli Studi di Firenze.
SOMMARIO 1. “Minorile”, “civile” e “penale” nell’art. 403 c.c. – 2. Il procedimento cautelare dell’art. 403 c.c. e le provocatorie similitudini con l’arresto in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto. – 3. L’intervento dell’operatore dei Servizi sociali nel contesto situazionale dell’art. 403, comma 1, c.c.: potenziali profili di responsabilità penale. – 4. L’obbligo di denuncia e la qualifica pubblicistica dell’assistente sociale. – 5. La notizia di reato “latente” nei pericula in mora descritti dall’art. 403, comma 1, c.c.
Abstract:
L’art. 403 del codice civile, così come riformulato dalla legge n. 206/2021, ha ampliato, pur sottoponendoli ad ulteriori garanzie procedimentali, i poteri di intervento della pubblica autorità sullo svolgimento della vita familiare del minore, e ciò nel caso in cui risulti che quest’ultimo abbia subito un pregiudizio o sia esposto ad un pericolo per la propria incolumità. Tra i soggetti pubblici che possono disporre l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare vi è senz’altro anche l’operatore dei Servizi sociali, che, in questa sua veste, può risultare esposto a responsabilità di natura penale. Tra di esse, spicca quella per omessa comunicazione all’Autorità giudiziaria della notizia di reato, considerato che le situazioni fattuali che, ai sensi del primo comma del suddetto art. 403 del codice civile, consentono oggi all’assistente sociale l’esercizio di un tale potere di ricollocazione del minore potrebbero integrare anche fattispecie di reato per le quali un tale obbligo di denuncia sussiste.
Parole chiave:
Art. 431 c.c. – Assistente sociale – Notitia criminis – Omessa segnalazione – Responsabilità penale
Title:
The intervention of the social services worker pursuant to art. 403 of the civil code and his possible criminal liability for failure to report the notitia criminis
Abstract:
Article 403 of the Civil Code, as reformulated by Law no. 206/2021, has expanded, while subjecting them to additional guarantees, the powers of intervention of the public authority on the conduct of the family life of the child, and this in the event that it appears that the latter has suffered harm or is exposed to a danger to his safety. Among the public bodies who can order the removal of the child from his family unit there is certainly also the operator of the Social Services, who, in this capacity, may be exposed to criminal liability. Among these, the one for failure to communicate to the judicial authority the news of the crime stands out, considering that the factual situations that, pursuant to the first paragraph of the aforementioned art. 403 of the Civil Code, today allow the worker of the Social Services to exercise such a power of relocation of the minor could also constitute criminal offences for which such an obligation to report exists.
Keywords:
Art. 431 of the civil code – Social services worker – Notitia criminis – Failure to report – Criminal liability