Le ipotesi speciali di confisca si contraddistinguono nel sistema penale per l’allontanamento dal modello della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240 c.p. e per le peculiarità comuni alla loro disciplina (obbligatorietà, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; estensione della ablazione al valore equivalente). La misura di prevenzione patrimoniale (artt. 2 ter ss. l.n. 575/1965) e la confisca ex art. 12 sexies l.n. 356/1992 in primis, ma soprattutto la disciplina penale societaria e la legislazione relativa alla responsabilità “da reato” degli enti, testimoniano della tendenziale rinuncia del legislatore alla confisca dei beni “pertinenti” al reato a favore della re-introduzione di figure lato sensu di “confisca generale”, che registrano nei fatti una significativa compressione dei diritti non solo dell’interessato, ma – nonostante il tenore delle norme – anche del “terzo” individuato, a seconda dei casi, nella “persona estranea al reato”, nella “persona offesa”, nel “danneggiato”, nel “terzo di buona fede”). Lungo tale direttrice, evidente nell’ambito delle strategie di contrasto alla c.d. criminalità economica e condivisa dalla normativa europea e sovranazionale, l’ablazione patrimoniale è divenuta sanzione a pieno titolo: talora “pena principale” (art. 19, D.lgs. n. 231/2001), più spesso “pena accessoria”, addirittura anticipata alla fase delle indagini preliminari attraverso lo strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.; art. 53 D.lgs. n. 231/2001). Dalle premesse poste scaturisce l’esigenza di una rinnovata attenzione verso le guarentigie costituzionali, che in ordinamenti come quello della Repubblica Federale Tedesca sono state invocate dal “Giudice delle Leggi” (Bundesverfassungsgericht) in funzione di garanzia dei diritti fondamentali dei singoli.
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