I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Alberto Giuliani

Monografia (2015)

Il “caporalato” non si riduce al mero reclutamento illecito di prestatori di lavoro e nell’offerta illecita della correlata manodopera ai datori di lavoro. Diviene esercizio di una signoria da parte dei “caporali”, di un dominio sulle vittime, mantenuto con violenza e minaccia. I lavoratori sono reificati, oggetti di scambio con i datori di lavoro, privati di ogni qualsivoglia soggettività, considerati unicamente quali fattori economici del processo produttivo. E’ un fenomeno particolarmente connesso con altre gravi attività criminose come la tratta internazionale di persone a fini di sfruttamento della prostituzione, le adozioni illegali di minori, il traffico illecito di organi. E’ spesso collegato alla criminalità di stampo mafioso, da cui derivano le metodologie di intimidazione caratte­rizzanti lo sfruttamento dei lavoratori, costituendo la modalità di interferenza delle organizzazioni malavitose sul mercato del lavoro.

Il risalente, ineffettivo quadro sanzionatorio contravvenzionale in materia di mediazione di lavoro (leggi 29 aprile 1949, n. 264, e 23 ottobre 1960, n. 1369), è stato oggetto di una non soddisfacente revisione dapprima ad opera della l. 24 giu­gno 1997, n. 196, c.d. “Pacchetto Treu”, recante l’introduzione del lavoro interinale, e poi della l. 14 febbraio 2003, n. 30 e del successivo d.lgs.10 settembre 2003, n. 276, c.d. “Biagi”, che hanno riordinato la disciplina delle attività di intermediazione e sommi­nistrazione di manodopera. Più recente è la risposta data a manifestazioni gravissime mediante le riformulazioni del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p), figura tuttavia inidonea alla prevenzione penale delle forme di “caporalato” c.d. “grigio”. Una disciplina migliorata si è avuta con l’introduzione del delitto di interme­diazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) in forza del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148. Una peculiare disciplina concerne i lavoratori stranieri con riferimento all’immigrazione.

Persistono nondimeno notevoli profili di criticità, anche in termini di effettività della tutela penale. Mancano sanzioni dirette nei confronti dei datori di lavoro che aderiscono all’offerta di manodopera da parte dei “caporali”, e delle imprese che traggono un in­teresse o un vantaggio dall’attività di sfruttamento posta in essere dagli intermediari. La normativa comunitaria contro lo sfruttamento lavora­tivo, in particolare la direttiva 2009/52/CE, non è stata recepita con riguardo alla tutela trasversale nei confronti delle vittime del “caporalato”.

Rimane attuale l’esigenza di rafforzare in complesso l’azione di prevenction, protec­tion and prosecution, così come permane la necessità di evitare forme di punizione indiscriminata, responsabilità oggettiva, diritto penale dei tipi d’autore.