Le tutele economiche e le moratorie a favore delle vittime di estorsione e di usura

Fabio Di Vizio

Relazione

Testo della relazione svolta al corso “Usura, anatocismo e altre criticità nei rapporti tra banche e clienti: teorie, casi, soluzioni” organizzato dall’Associazione Studi Bancari (Genova, 8 febbraio 2019).

SOMMARIO   Premesse. – Capitolo 1. I benefici economici in favore delle vittime dei reati di estorsione, di usura, di tipo mafioso ed intenzionali violenti e flussi informativi. – 1.1. Il contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dalle vittime di estorsione. – 1.1.1. Le fonti. – 1.1.2. La limitazione temporale e territoriale, requisiti soggettivi e condizioni di elargizione. – 1.1.3. Le modalità ed i termini per la domanda. – 1.1.4. I pareri del pubblico ministero. – 1.2. La concessione del mutuo senza interessi ex art. 14, comma 2, Legge n. 108/1996. – 1.2.1. Le fonti. – 1.2.2. La limitazione temporale, i requisiti e le qualità delle vittime. – 1.2.3. Il parere del pubblico ministero. – 1.3. L’elargizione prevista dall’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 per le vittime di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale. – 1.3.1. Le fonti, i casi ed i termini dell’elargizione. – 1.4. L’elargizione per le vittime di reati intenzionali violenti ai sensi della l. n. 122/2016. 1.5. Flussi informativi tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa. – 1.5.1. L’istruttoria amministrativa. – 1.5.2. La revoca del beneficio. – 1.5.3. Le archiviazioni e le assoluzioni per usura bancaria. – Capitolo 2. Le moratorie previste dall’articolo 20 legge n. 44/1999. – 2.1. Il quadro normativo vigente. – 2.2. L’evoluzione normativa. – 2.2.1. La formulazione originaria dell’art. 20, comma 7, legge 44/1999 e l’intervento della Corte Costituzionale del 2005. – 2.2.2. La legge n. 3/2012 e le successive pronunce della Corte Costituzionale: ordinanza n. 296/2013 e sentenza n. 192/2014. – 2.2.3. L’intervento chiarificatorio delle Sezioni Unite n. 21854/2017. – 2.3. Regole comuni delle moratorie. – 2.3.1. Il carattere eccezionale della normativa. – 2.3.2. La ratio conservativa. – 2.3.3. I crediti attinti dalla sospensione “sostanziale e processuale” di cui all’art. 20 cit. e la selezione della portata causale dei vari debiti rispetto all’insolvenza. – 2.3.4. La decorrenza e l’operatività entro un anno dall’evento lesivo. – 2.3.5. Il carattere generale o specifico del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica e opinioni sulla necessità dell’istanza e del recepimento da parte del giudice dell’esecuzione. – 2.3.6. Non prorogabilità. – 2.4. Tipologie di moratoria. – 2.4.1. La proroga dei termini di diritto sostanziale, delle scadenze fiscali nonché dei termini di prescrizione e decadenza. – 2.4.1.1. Il dato normativo. – 2.4.1.2. Il presupposto: tempestiva richiesta della elargizione economica. – 2.4.1.3. I termini sostanziali di pagamento prorogati ex art. 20, comma 1, legge n. 44/1999. – 2.4.1.4. Gli effetti e l’eccezione di merito della proroga ex art. 20, comma 1, legge n. 44/1999. – 2.4.1.5. La proroga ex art. 20, comma 2, legge n. 44/1999 e il termine dell’anno dalla data dell’evento lesivo. – 2.4.1.6. La decorrenza del termine di prolungamento dalla scadenza del termine verificatasi o che deve verificarsi. – 2.4.1.7. L’applicabilità alle procedure prefallimentari. – 2.4.2. Le sospensioni ex art. 20, comma 4, legge n. 44/1999. – 2.4.2.1 Il dato normativo. – 2.4.2.2. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili: efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio già formato o del processo esecutivo già iniziato. – 2.4.2.3. La sospensione dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. – 2.4.2.3.1. Sospensione solo dei termini o di singole attività, non dell’esecuzione integrale. – 2.4.2.3.2. Opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza del giudice sull’istanza di sospensione. – 2.4.2.3.3. Decorrenza della sospensione. – 2.4.2.3.4. Inapplicabilità al procedimento per la dichiarazione di fallimento. – 2.4.2.3.5. Applicabilità alle vendite forzate disposte nell’ambito delle procedure fallimentari. – 2.4.2.3.6. Limite temporale. – 2.4.2.3.7. I “nuovi” confini della vincolatività del parere o del provvedimento favorevole ex art. 20, comma 7, l. n. 44/1999. – Capitolo 3. Il provvedimento favorevole ex art. 20, comma 7, legge n. 44/1999. – 3.1. Le ragioni della competenza del pubblico ministero e le critiche. – 3.2. La natura e gli effetti: oscillazioni tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza di legittimità. – 3.3. I presupposti e la motivazione. – 3.4. Strumenti di controllo dei provvedimenti di concessione o di rigetto delle moratorie. – 3.4.1. Inoppugnabilità diretta del provvedimento del pubblico ministero. – 3.4.2. Impugnazione del provvedimenti del giudice dell’esecuzione. – Conclusioni: i problemi irrisolti.


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