La riforma della responsabilità da reato degli enti tra garanzie ed effettività. Note critiche sul progetto del tavolo tecnico e sul disegno di legge del 4 agosto 2026

Luca Santa Maria

Articolo

SOMMARIO   1. Premessa: i testi, l’iter, i limiti dell’indagine. – 2. Venticinque anni: che cosa è cresciuto e che cosa no. – 3. L’impianto del progetto e i suoi meriti. – 4. La colpa di organizzazione come elemento costitutivo: il rapporto con il diritto vivente. – 5. L’eliminazione dell’inversione probatoria e l’art. 27 Cost.: una premessa da verificare. – 6. Il riscontro comparatistico e i termini di paragone interni. – 7. Le obiezioni e una possibile ricomposizione: l’an della responsabilità e il quantum della sanzione. – 8. Le ricadute sull’accertamento: un onere probatorio senza strumenti istruttori. – 9. La normazione tecnica di fonte privata nel giudizio di idoneità. – 10. Le vie di uscita dal procedimento e i loro effetti certificativi. – 11. Prescrizione e sanzioni: il rinvio alla delega e il sopravvenuto art. 25-octies.2. – 12. Le assenze. – 13. Il disegno di legge del 4 agosto 2026: conferme e incognite. – 14. Rilievi di politica criminale. – 15. Conclusioni.

Abstract:

L’articolo esamina i profili giuridici della proposta di revisione del d.lgs. 231/2001 elaborata dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della giustizia (coordinatore G. Fidelbo) e del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026. Un bilancio preliminare dei venticinque anni di applicazione mette a confronto ciò che è cresciuto in modo documentabile – il catalogo dei reati presupposto, passato da due a ventisei articoli, e la produzione di conformità certificata, che colloca l’Italia al primo posto mondiale per certificazioni accreditate ISO 37001 – con ciò che non è cresciuto: l’accertamento e, soprattutto, la conoscenza, in assenza di qualsiasi statistica nazionale. Riconosciuti i meriti dell’impianto – obbligo di iscrizione della notizia di illecito, controllo giurisdizionale sull’archiviazione, contestazione specifica delle carenze organizzative, rigetto dell’esenzione dimensionale – l’analisi si concentra sulla scelta centrale: l’elevazione della colpa di organizzazione a elemento costitutivo unitario dell’illecito, con onere della prova integralmente a carico dell’accusa, presentata come adeguamento costituzionalmente dovuto. Muovendo dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 27 Cost. e sulla sanzione punitiva non penale, dal quadro comparatistico e dal principio di vicinanza della prova, si sostiene che si tratta di una legittima scelta politica, non di un obbligo costituzionale, e se ne calcolano le ricadute in un sistema privo di statistiche, di strumenti istruttori dedicati e di presidi pubblici sulla normazione tecnica. Si propone una ricomposizione fondata sulla distinzione fra an della responsabilità e quantum della sanzione, con rafforzamento della premialità; si formulano infine rilievi di politica criminale sugli effetti prevedibili del testo, e si segnala l’esigenza di affrontare in via diretta – non in delega – l’adeguamento delle cornici sanzionatorie ai parametri eurounitari, già vigenti nel decreto per effetto dell’art. 25-octies.2.

Parole chiave:

Responsabilità da reato degli enti – Colpa di organizzazione – Onere della prova – Modelli di organizzazione e gestione – Riforma del d.lgs. 231/2001


Title, abstract, keywords

Title:

The reform of corporate liability for criminal offences between safeguards and effectiveness. Critical remarks on the italian technical commission’s proposal and the government bill of 4 august 2026

Abstract:

The article examines the legal profiles of the proposal to revise Legislative Decree no. 231/2001 drafted by the technical commission established at the Italian Ministry of Justice (coordinated by G. Fidelbo) and of the government bill approved by the Council of Ministers on 4 August 2026. A preliminary assessment of twenty-five years of application contrasts what has demonstrably grown – the catalogue of predicate offences, from two to twenty-six articles, and the output of certified compliance, which places Italy first worldwide for accredited ISO 37001 certificates – with what has not: enforcement and, above all, knowledge, in the absence of any national statistics. Having acknowledged the merits of the framework – mandatory registration of corporate offences, judicial review of dismissals, specific description of organisational deficiencies in the charges, rejection of a size-based exemption – the analysis focuses on the central choice: raising organisational fault to a unitary constitutive element of the offence, with the burden of proof entirely on the prosecution, presented as a constitutionally mandated adjustment. Drawing on Italian constitutional case law on Article 27 of the Constitution and on punitive non-criminal sanctions, on comparative law and on the proximity-of-evidence principle, the article argues that this is a legitimate policy choice rather than a constitutional obligation, and assesses its consequences within a system lacking statistics, dedicated investigative tools and public oversight of technical standards. It proposes a recomposition based on the distinction between the grounds of liability and the quantum of the sanction, with strengthened premial mechanisms, and highlights the need to address directly – rather than through delegated legislation – the alignment of pecuniary sanctions with EU parameters, already in force within the decree pursuant to Article 25-octies.2.

Keywords:

Corporate criminal liability – Organisational fault – Burden of proof – Compliance programs – Reform of Legislative Decree no. 231/2001