SOMMARIO 1. Considerazioni introduttive. — 2. La lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia sopravvive per le misure di prevenzione personali c.d. questorili? — 3. È possibile una ‘riduzione’ della misura di prevenzione applicata sul fondamento, oltre che della lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia, anche di altre fattispecie di pericolosità?
Il contributo è in corso di pubblicazione ne La giustizia penale.