testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

8. La tutela dell’identità sociale

 

 8.1. Passando adesso ai delitti che interessano la dimensione relazionale della persona, il loro denominatore comune consiste in definitiva nella lesione dell’identità sociale del soggetto passivo, quale insieme di attribuzioni e informazioni che lo riguardano. Si tratta di una tutela disponibile, cui fa da pendant la frequente procedibilità a querela dei corrispettivi reati.

 Anche questo comparto normativo ha registrato di recente una significativa evoluzione sia legislativa, che giurisprudenziale.

 Da un lato, l’opportuna depenalizzazione, ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, dell’ingiuria, offensiva in definitiva di una concezione intimistica del sentimento di sé@, ha valorizzato la reputazione quale esclusiva oggettività penalmente tutelata e la divulgazione dell’addebito disonorante come necessaria modalità di condotta. Anche con riguardo alla diffamazione il cuore delle valutazioni giudiziali si sposta sul piano dell’antigiuridicità, che diventa assorbente, nel senso che l’interesse pubblico alla conoscenza dell’addebito rende il fatto non diffamatorio, con la conseguenza di opacizzare il confine tra il fatto radicalmente atipico e quello solamente giustificato.

 Dall’altro lato, va tenuto conto che, sotto il profilo empirico e criminologico, l’immagine sociale di ciascuno di noi è esposta ad aggressioni di cyberbullismo sempre più temibili per intensità e durata@. I mezzi di comunicazione amplificano l’attitudine lesiva delle tecnologie captative, oramai a portata di mano, o meglio di smartphone. Internet, in particolare, è un mondo non solo veloce e globale, ma anche eterno, dal quale è pressoché impossibile uscire, una volta che si è entrati nella sua memoria da elefante. Recenti fatti di cronaca dimostrano che anche gli stili di vita più disinibiti nascondono insospettate fragilità legate al sentimento di vergogna: la lesione irreparabile della propria immagine può provocare pregiudizi irreparabili, se non anche epiloghi tragici.

 8.2. L’inadeguatezza dei possibili ristori risarcitori rilancia in questa materia l’insostituibile funzione preventiva del diritto penale. Si tratta, tuttavia, di una tutela non del tutto armonica, più forte sul versante delle aggressioni che si sostanziano nella diffusione delle notizie lesive, assai meno efficace in relazione alle condotte che consistono nella loro abusiva acquisizione.

 A quest’ultimo proposito si è già detto che l’ambientazione domiciliare del delitto di interferenze illecite nella vita privata lascia aperta la via a interpretazioni restrittive volte ad escludere la tutela delle persone giuridiche. Non solo: la connessione legislativa tra tutela del domicilio e tutela della riservatezza fa sì che la condotta tipica possa essere realizzata unicamente dal soggetto estraneo alla vita privata, con la conseguenza di escludere la tipicità delle riprese, magari clandestine, effettuate in casa propria e aventi ad oggetto anche chi viene legittimamente ammesso, sia pure estemporaneamente, a partecipare alla vita domiciliare nella quale si inscrive l’atto registrato@. Senza contare il nodo interpretativo costituito dallo strumento utilizzato: i mezzi di ripresa visiva e sonora presuppongono la fissazione dell’immagine e del suono, rendendo irrilevanti le mere captazioni@.

 Diversamente, la condotta di diffusione, che in precedenza rilevava principalmente, ancorché non necessariamente, come postfatto delle interferenze illecite, oggi è divenuta oggetto anche di un’apposita incriminazione di nuovo conio legislativo, di impostazione speculare. L’art. 617-septies c.p., infatti, concentra il fuoco del disvalore sulla divulgazione delle riprese audio o video avvenute in presenza del soggetto agente, non già sulla loro acquisizione, relegata al ruolo di antefatto autonomamente non punibile@.

 

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