Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
6. Modelli di trattamento differenziato
6.1. Questi rilievi non intendono misconoscere che in taluni sottosettori del Titolo XII il legislatore abbia voluto sperimentare specifici, e talvolta discutibili, modelli di trattamento differenziato in ragione delle ritenute particolarità dei fenomeni criminosi disciplinati. Si tratta di ambiti codicistici nei quali si è inteso contenere, in via di eccezione, la discrezionalità valutativa del giudicante, di regola molto ampia in questo comparto normativo.
Si pensi ai delitti di lesioni personali e omicidio colposi, oggetto di una modulazione della disciplina, sia sostanziale, che processuale, strettamente collegata al disvalore di azione, ossia al grado di antisocialità sottesa alla violazione della regola cautelare.
6.2. Il riflesso di questa recente tendenza è ancipite.
Da un lato, riaffiora un qual certo riguardo nei confronti della colpa medica; il riferimento è alla disciplina, per così dire, speciale di parte generale dettata prima dal decreto Balduzzi, oggi dalla legge Gelli-Bianco, il cui novum è stato circoscritto, non senza dissensi, dalla giurisprudenza alla colpa per imperizia@.
Dall’altro lato, e per converso, nel campo dei delitti stradali si registra un generalizzato incrudelimento della risposta sanzionatoria@, cui fa da contrappeso, limitatamente alle lesioni personali, l’incentivazione della “deprocessualizzazione” (il riferimento è al potenziamento della procedibilità a querela: v. supra, cap. XIII, § 4) e, sotto un profilo ancora diverso, la devoluzione della gran parte delle ipotesi previste dagli artt. 582 e 590 c.p. alla competenza della giurisdizione di pace, con i riflessi che ne conseguono sull’attenuazione della risposta sanzionatoria (v. supra, cap. XII, § 6).
6.3. Ne è conseguita la frantumazione della disciplina, un tempo unitaria, cui erano sottoposte queste figure di reato, in un caleidoscopio di sottofattispecie derogatorie in vista del perseguimento di opposti obiettivi@, ora deflattivi, ora di incremento propagandistico della pena, finalizzato ad assecondare l’invocazione di una repressione inflessibile proveniente da una parte dell’opinione pubblica.
In quest’ultimo filone si inserisce l’irrigidimento del trattamento repressivo per la neonata fattispecie (dolosa) di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), quale ipotesi di reato culturalmente orientato, che era già severamente punita in quanto lesione personale aggravata. Qui non è tanto il disvalore di azione che rileva, ma i moventi sottesi al fatto@. Con l’innovazione legislativa si è voluta sottrarre la nuova sottofattispecie ai possibili esiti banalizzanti del bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p., ossia a una disciplina che con riguardo alle ipotesi aggravate di lesione personale rasenta, come noto, l’indeterminatezza del compasso edittale, consentendo, a fronte dell’originario e severo massimo edittale, abbattimenti della risposta sanzionatoria poco rispettosi del principio di proporzione.
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