testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

5. L’influenza delle scelte ordinamentali e la loro rilevanza nel processo penale

 

 5.1. Per il complesso di ragioni cui si è fatto cenno, nei reati in esame il confine tra lecito e illecito non si ricava dal ricamo interno alla fattispecie incriminatrice, ma dipende per lo più ora da principi generali e metagiuridici, ora dall’area dell’antigiuridicità, esterna al fatto tipico e al diritto penale. Si tratta di valutazioni dell’ordinamento nel suo complesso che, scavalcando il piano del diritto penale sostanziale, vivono tuttavia nel processo penale, che rimane il principale (nel senso di più frequente) proscenio di queste problematiche, per quell’aura di solennità che, nonostante tutto, ancora mantiene.

 Con altre parole: le questioni più complesse rifluiscono nel processo penale, ma non dipendono dal diritto penale, la cui funzione punitiva prescinde da una diretta e autonoma descrizione del fatto, per privilegiare la tecnica del bilanciamento degli interessi, non solo con norme e valori esterni all’area della tipicità, ma all’occorrenza tra profili diversi dello stesso bene tutelato, che per via di tale particolarità attraggono il perno del bilanciamento all’interno del fatto di reato.

 5.2. Si pensi alla fattispecie di sequestro di persona descritta all’art. 605 c.p.: la tutela della libertà personale è la sintesi di un delicato punto di equilibrio tra spazio (ossia quantità di libertà personale negata), tempo (ossia durata della stato di cattività non solo in ragione del carattere permanente del reato, ma per la definizione della soglia minima della lesione sufficiente per il suo perfezionamento) e caratteristiche fisiche del soggetto passivo (in grado di relativizzare l’idoneità costrittiva della condotta).

 Per non dire delle odierne carenze definitorie delle categorie di parte generale che sono chiamate a “chiudere” il perimetro del reato di evento; si pensi al fenomeno della c.d. processualizzazione della causalità, ossia alla perdita di rigidità strutturale che il nesso causale sconta all’atto del suo accertamento@. Secondo la giurisprudenza spetta al giudice sostituire l’induzione al sillogismo, distillare la certezza logica dal sapere probabilistico, l’assoluto dal relativo, la giustizia del caso concreto dall’assenza di verità generali. Ne esce ridimensionato l’autorevole insegnamento secondo cui la determinatezza delle fattispecie a struttura causale sarebbe massimamente assicurata dalle leggi scientifiche di copertura@. In realtà, solo le leggi scientifiche c.d. universali, notoriamente rare, consentono di impostare l’accertamento causale in termini di sillogismo deduttivo e dunque di certezza. Per converso, il sapere probabilistico, specie se corroborato da frequenze statistiche medio-basse, depone per il carattere irrimediabilmente “aperto” del tipo causalmente orientato.

 5.3. In breve: la tutela penale dei beni della persona, che abbiamo definito ontici, esalta il ruolo valutativo e decisionale del giudice penale quale interprete dell’ordinamento nel suo complesso, oltre che dominus incontrastato della prova e della pena, i veri vasi di ferro tra i quali giacciono i cocci di un fatto tipico, destinato a essere modellato nello specifico e in via interpretativa, nella intelaiatura di principi generali tendenzialmente dialettici.

 

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