testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

3. I delitti contro la persona come illeciti penali “aquiliani”

 

 3.1. La tutela dei beni fondamentali della persona è una delle funzioni ineludibili del diritto penale.

 Per quanto possa apparire paradossale, si tratta di un compito che, sebbene favorisca il protagonismo (non sempre ricercato) della giurisdizione penale, non esalta le peculiarità proprie dell’intervento punitivo.

 È vero che in questo settore il diritto penale offre la massima tutela, dispiegando tutta la sua severità. Sennonché il tratto caratterizzante del diritto penale, quale disciplina giuridica della macchina repressiva, è soprattutto la selezione dei fatti da punire, che nella subiecta materia è affidata invece a una tipicità alquanto debole, per nulla frammentaria, come dimostra l’impiego di fattispecie incriminatrici causalmente orientate, espressione, nella nostra geografia, di una singolare “insularità continentale” (v. supra, cap. II, § 2). Il modello di reato prevalente non è l’illecito incentrato sulla modalità di lesione, bensì l’“illecito di lesione” direttamente ancorato al disvalore di evento@.

 L’omicidio, le lesioni personali, il sequestro di persona sono “reati aquiliani”, al pari dei delitti di violenza privata e, in certa misura, di violenza sessuale, divenuti tali nell’elaborazione giurisprudenziale, che tende ad allontanare la minaccia dal parametro dell’ingiustizia del danno e a smaterializzare il concetto di violenza, sovente modellato sull’effetto costrittivo della condotta, piuttosto che espressivo di una specifica modalità di realizzazione del fatto tipico. Secondo alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza, il rapporto sessuale consentito, ma a condizione che sia “protetto”, costituisce violenza sessuale se eseguito in violazione delle modalità accettate dal partner@. Si assiste cioè a una riscrittura interpretativa della fattispecie incriminatrice come se fosse incentrata esclusivamente sulla violazione del pieno consenso del partner; una scelta politico criminale, questa, certamente plausibile, ma diversa da quella effettuata dal legislatore del 1996, che, nel riformare la materia, ha inteso rimanere fedele, sul punto, alla tradizione del codice Rocco, ancorata all’impiego di violenza e minaccia quali necessarie modalità costrittive.

 3.2. Un’analoga inclinazione verso la svalutazione della funzione descrittiva della condotta si coglie anche nelle fattispecie che offrono una tutela anticipata dei beni fondamentali della persona.

 Si pensi ai maltrattamenti, che sono legislativamente configurati come reati a forma libera, e agli atti persecutori, che lo sono per il diritto vivente; nella prevalente e discutibile interpretazione della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., la capacità selettiva della minaccia e delle molestie risulta scemata nella misura in cui queste modalità esecutive del fatto tipico vengono svincolate dalla precisa struttura degli omonimi reati@.

 In breve: la spiccata dimensione valoriale dei beni tutelati sposta, per scelta del legislatore o dell’interprete, il baricentro del fatto tipico sul momento della lesione.

 

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