Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
2. Dalla “persona” ai beni della persona
2.1. Tanto premesso in estrema sintesi, la tutela penale della persona può apparire tuttora un’isola felice della parte speciale, abitata da fattispecie incriminatrici dai contorni socialmente riconosciuti, oltre che tendenzialmente stabili nel tempo e nello spazio, al punto da essere indicata – in controtendenza rispetto all’impronta entropica della postmodernità – come una delle non molte costanti storiche e comparatistiche della nostra materia: il nucleo del diritto penale classico, anche detto naturale.
Sennonché questa diffusa e persistente convinzione non va enfatizzata. Essa si fonda sull’indiscutibile necessità politico-criminale di talune figure di reato, considerate, tuttavia, a prescindere dalla loro concreta configurazione legislativa e applicativa.
A ben vedere la nozione penalistica di persona non è unitaria, costituendo, piuttosto, la sintesi di programmi di tutela tra loro diversi, talvolta complementari, ma non sempre sistematici e coerenti.
Per questa ragione, nella prospettiva della tutela penale e del suo oggetto, non di persona bisognerebbe parlare, bensì di beni della persona, considerato che il concetto di persona sottende in definitiva quello dei diritti fondamentali.
2.2. Il diritto penale, nonostante la dicitura del Titolo XII c.p., non si occupa del concetto di genere, che desume, pur nella sua problematicità, dall’ordinamento giuridico nel suo complesso (a partire dalle indicazioni che, a livello di legge ordinaria, provengono dal Libro I del codice civile), ma di quei suoi specifici attributi, che per la loro pregnanza culturale assurgono al rango di valori fondamentali e possono distinguersi in due sottogruppi.
Da un lato, viene in rilievo l’ontologia della persona, ossia l’insieme delle sue condizioni fondamentali e strettamente necessarie. Il riferimento è all’esistenza, all’integrità e alla libertà, fisica e morale, la cui tutela penale è circoscritta alla dimensione dell’umano ed è rafforzata da un cordone di fattispecie incriminatrici speciali e anticipatrici della punibilità, che tipizzano condotte di maltrattamento, stalking e omessa solidarietà.
Dall’altro lato, invece, il riferimento è alla vita di relazione dell’ente, ossia alla sua interazione con altri enti. Si tratta di attribuzioni, quelle ora in esame, comuni alla persona tanto fisica, quanto giuridica, potendo essere quest’ultima titolare di beni anche immateriali, come l’onore e il segreto in genere, suscettibili di lesioni da divulgazione, discredito e rivelazione di fatti e notizie.
2.3. Intesa quale titolare di beni penalmente tutelati, la nozione di persona risulta più ampia rispetto a quella di matrice costituzionale. Entro certi limiti, anche la persona giuridica ben può essere vittima del reato, mentre è dubbio che l’ente collettivo possa considerarsi autore dell’illecito penale commesso (dalla persona fisica) nel suo interesse o a suo vantaggio, non essendo del tutto pacifica, de lege lata, la natura penale della disciplina introdotta dal decreto legislativo 231 del 2001.
Non mancano, come noto, incertezze classificatorie@: si pensi alla tutela domiciliare, la cui riferibilità alla persona giuridica è controversa e dipende dall’opzione per un’interpretazione del concetto di domicilio in senso civilistico (quale prerogativa anche della persona giuridica) ovvero strettamente individualistico. Il nodo da sciogliere non è di poco momento, perché la soluzione condiziona, come si dirà, il raggio di azione della fattispecie di interferenze illecite (art. 615-bis c.p.), ancorata espressamente allo scenario domiciliare.
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