Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
Capitolo XIV | I delitti contro la persona. Uno sguardo d’insieme
di Fausto Giunta
1. La “persona” dentro e fuori il Titolo XII, Libro II, c.p.
1.1. Il Titolo XII, Libro II, c.p., dedicato ai delitti contro la persona, è stato oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi; alcuni di essi hanno inciso sull’ambito e l’intensità della tutela, altri prevalentemente sull’originario impianto sistematico, alterandone sensibilmente i tratti somatici.
Il riferimento è, a quest’ultimo proposito, agli innesti effettuati in nome della c.d. riserva di codice dal d.lgs. n. 21 del 2018 (v. supra Cap. VIII, § 6), i quali per lo più hanno appesantito il comparto normativo, continuando a privarlo di fattispecie che dovrebbero invece afferirvi, come quelle, per esempio, di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) e maltrattamenti (art. 572 c.p.).
Questi disallineamenti tra ordine classificatorio e sostanza regolativa, tuttavia, né sorprendono, né devono enfatizzarsi. In un ordinamento personalistico, qual è il nostro per scelta costituzionale, e in una stagione culturale che è stata definita l’“età dei diritti”@, ispirata a una concezione individualistica della società, l’elaborazione teorica dei delitti contro la persona è comunque destinata ad affondare le sue radici ben oltre i confini della corrispondente categoria codicistica, la quale costituisce il nucleo di una disciplina legislativa più ampia e, peraltro, non del tutto compiuta.
Per quel che qui più interessa, la concezione antropocentrica del diritto penale, ancora prevalente, sebbene non incontrastata, ha una forza di irradiazione che permea anche beni giuridici superindividuali, situati in altri titoli del codice penale (come l’incolumità pubblica) o disciplinati in larga misura nella legislazione extra codicem.
1.2. In breve: il capitolo dei delitti contro la persona risente, al pari di altri, di un’eliminabile convenzionalità di fondo, che scoraggia approcci ricostruttivi del suo oggetto ragionieristici e geometrici, inidonei a tracciare i confini tematici di una delle più complesse avventure semantiche del pensiero@.
Ciò spiega la non univocità del concetto penalistico di persona e il ruolo assorbente che, specie in presenza di enunciati normativi non risolutivi, svolge il sostrato metagiuridico, ossia principalmente filosofico, degli interessi in gioco. Questa consapevolezza non autorizza a svincolare il piano della tutela da quello della legalità@, quale cardine del diritto penale, ma invita a prendere atto del particolare modo di atteggiarsi della legalità in questa delicatissima materia, in ragione della predominante dimensione assiologica dei beni tutelati, che ostacola una loro rappresentazione puramente descrittiva; e senza contare le inadeguatezze dell’odierno legislatore, sempre meno propenso a svolgere il ruolo di primo decisore delle scelte di politica criminale, che gli è proprio.
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