testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

4. Il recente potenziamento della procedibilità a querela

di Caterina Paonessa

 

 4.1. Tra i diversi interventi messi a punto dal d.lgs. n. 150 del 2022 al fine di soddisfare l’obiettivo performante dell’efficienza del processo e della giustizia penali, il rafforzamento del ricorso alla querela occupa un posto di sicuro rilievo.

 La riforma percorre una duplice strada: una già navigata, l’altra più innovativa, ma non per questo meno problematica. Il riferimento è, da un lato, all’ampliamento, quale riflesso del mutamento di procedibilità, delle situazioni in cui è possibile ottenere l’estinzione del reato, finanche prescindendo dal placet del querelante, sulla scorta del meccanismo regolato dall’art. 162-ter c.p.; dall’altro lato, alla possibilità di desumere indirettamente dalla manifestazione di volontà espressa dal querelante ad altri fini (l’adesione a programmi di giustizia riparativa), la remissione tacita della querela in presenza di determinate circostanze, quali il raggiungimento dell’esito riparativo e il rispetto di obblighi comportamentali, ove previsti, secondo quanto indicato dal nuovo art. 152, comma 3, c.p.

 4.3. Iniziando dal primo ordine di interventi, va preso atto del carattere “tendenziale”, non assoluto, dell’incompatibilità tra reati contravvenzionali e procedibilità a querela. Muovendo da questa premessa, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha mutato il regime di perseguibilità sia della contravvenzione che punisce il “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (art. 659 c.p.), limitatamente all’ipotesi in cui essa configura un reato contro la persona (nel caso, cioè, di “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone”), sia, soprattutto, della contravvenzione volta a sanzionare la “molestia o disturbo alle persone” (art. 660 c.p.)@.

 4.4. Il cambio di procedibilità ha interessato pure le lesioni personali (art. 582 c.p.), rendendo perseguibili a querela anche le ipotesi “lievi” (quelle che, secondo la ripartizione originaria del codice Rocco, comportano una malattia di durata compresa tra 21 e 40 giorni), a meno che il fatto non sia commesso contro persona incapace, per età o infermità, per le quali la procedibilità resta d’ufficio.

 Dalla modifica è scaturita “di riflesso” la dilatazione della sfera di competenza penale del giudice di pace. Com’è noto, l’art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 274 del 2000 attribuisce a tale organo giudiziario la competenza “per le lesioni personali perseguibili a querela di parte”; con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, dunque, alle lesioni lievissime, già devolute alla cognizione del giudice pacificatore, si sommeranno le lesioni lievi.

 Per ragioni di coerenza, ad ogni modo, si deve ritenere, che, pure in assenza di una espressa indicazione legislativa, anche per le lesioni lievi troveranno applicazione le limitazioni di competenza già previste per le lesioni lievissime realizzate in ambiente familiare. Ferma, quindi, la procedibilità a querela per le lesioni (lievissime e) lievi aggravate ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, c.p. (in quanto commesse “contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”) e comma 2 (in quanto commesse “contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”), prevista dal novellato art. 582 c.p., entrambe le ipotesi restano sottratte alla cognizione del giudice di pace. Non v’è ragione, infatti, per non devolvere al tribunale ipotesi ben più gravi di quelle che già oggi sono a lui riservate a fronte del ritaglio normativo che ha subito, sulla base di modifiche successive, lo stesso art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 274 del 2000, anche dietro l’intervento della Consulta.

 4.5. Il “piatto forte” della riforma è certamente rappresentato dalle lesioni personali stradali gravi o gravissime, dove il cambio di procedibilità segna un ritorno alle origini; prima della trasformazione in fattispecie autonoma (con la l. 23 marzo 2016, n. 41), infatti, le lesioni in questione, configuravano una aggravante delle lesioni colpose dell’art. 590 c.p., procedibile a querela. Oggi, ai sensi dell’ultimo comma all’art. 590-bis c.p., il delitto torna a essere punibile “a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”.

 4.6. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha ritoccato, per certi aspetti, talune scelte in punto di procedibilità effettuate dalla precedente riforma Orlando. È il caso della minaccia, che proprio il d.lgs. n. 36 del 2018 aveva reso perseguibile a querela anche nell’ipotesi “grave”, con esclusione, però, dei casi in cui ricorressero ulteriori circostanze aggravanti ad effetto speciale; l’art. 612 c.p. andava letto, in effetti, in combinato con l’art. 623-bis c.p., introdotto dal medesimo testo legislativo. Il d. lgs. n. 150 del 2022 si insinua in tale quadro normativo andando a ritagliare uno spazio nella predetta esclusione: si procede a querela, infatti, anche se la minaccia è grave e proviene da un recidivo (art. 99, commi 2, 3 e 4 c.p.).

 4.7. Proseguendo con le modifiche che hanno riguardato il comparto dei reati contro la persona, con il d.lgs. n. 150 del 2022 muta il regime di procedibilità anche delle ipotesi meno gravi del sequestro di persona (art. 605, comma 1, c.p.) e della violenza privata (art. 610, comma 1, c.p.), nonché quella della violazione di domicilio, qualora il fatto sia commesso con violenza sulle cose, a meno che la fattispecie non venga perpetrata ai danni di persona incapace (per età o infermità), ipotesi nella quale si attiva, al pari della violazione di domicilio commessa con violenza sulla persona, la procedibilità ex officio.

 4.8. In disallineamento rispetto alle scelte operate dal d.lgs. n. 36 del 2018, la riforma del 2022 ha optato per la perseguibilità a querela della truffa (art. 640 c.p.) e della frode informatica (art. 640-ter c.p.) anche in presenza di un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma 1, n. 7, c.p.). Del resto, già all’indomani del decreto attuativo della riforma Orlando si era evidenziata la problematicità di affidare il discrimine della procedibilità ad un parametro altamente variabile quale quello dell’entità del danno patrimoniale@.

 È evidente, dall’angolazione del legislatore delegato, che l’entità del danno – pure se rilevante – non è in grado di precludere, di per sé, la monetizzazione dell’offesa funzionale alla remissione della querela o all’estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.

 In questa stessa ottica si spiega, per effetto della modifica apportata all’art. 649-bis c.p., la procedibilità a querela, anche ove il danno arrecato sia di rilevante gravità, per i fatti di appropriazione indebita commessi su cose possedute a titolo di deposito necessario (ipotesi aggravata di cui all’art. 646, comma 2, c.p.) o per i fatti di appropriazione indebita aggravati dall’abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61, comma 1, n. 11 c.p.). 

 L’art. 649-bis c.p. – è bene rilevare – è stato interessato dalla stessa modifica contenutistica dell’art. 623-bis c.p., già visto a proposito della minaccia. Per le fattispecie appena considerate (artt. 640, comma 3, c.p.; 640-ter, comma 4, c.p.; 646, comma 2, c.p. e 646 c.p. o aggravato ex art. 61, comma 1, n. 11 c.p.), dunque, la procedibilità resta a querela se l’aggravante ad effetto speciale che ricorre è la recidiva.

 Nell’ambito dei reati contro il patrimonio, ancora più significativo è, comunque, il cambio di prospettiva che si è registrato in relazione al furto (art. 624 c.p.). Qui, infatti, la procedibilità a querela diventa, di fatto, la regola, con l’effetto di far venire meno la differenza, su tale versante, con le ipotesi disciplinate dall’art. 626 c.p.; lo stesso adattamento della rubrica di tale norma (“furti minori”, anziché “furti punibili a querela dell’offeso”), disposta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ne evidenzia la differenza soltanto in punto di gravità e di trattamento sanzionatorio.

 Al pari della truffa e della frode processuale, il furto è procedibile a querela anche ove aggravato ex art. 61, n. 7, c.p., ossia se il danno prodotto è di rilevante entità. E parimenti si ha la procedibilità a querela per le ipotesi in cui il furto sia aggravato da una delle circostanze speciali dell’art. 625 c.p. (ad esempio, violenza sulle cose; mezzo fraudolento; destrezza, ecc.), con due sole eccezioni che lasciano in piedi la procedibilità d’ufficio: 1) quella prevista al n. 7, ma limitatamente al fatto “commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”, posto che permane la procedibilità a querela per le cose esposte alla pubblica fede (si pensi al furto di merce esposta su scaffali del supermercato); 2) quella prevista dal n. 7-bis c.p., ossia “se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica”.

 Nonostante il comune riferimento alla “violenza alla persona” sono ora procedibili a querela la “turbativa violenta del possesso di cose immobili” (art. 634 c.p.) e il “danneggiamento” (art. 635 c.p.), limitatamente però all’ipotesi del primo comma in cui l’agente “distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia”, non anche all’ipotesi ivi parimenti prevista, che resta procedibile d’ufficio, della commissione del danneggiamento “in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 c.p.” (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

 La scelta rivela un profilo di distonia della riforma nella misura in cui la “violenza alle persone” è stata considerata un fattore preclusivo della procedibilità a querela per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.).

 4.9. Come si diceva, in parallelo all’estensione dei reati procedibili a querela, il d.lgs. n. 150 del 2022 è intervenuto sulla disciplina della remissione tacita. Alla previsione generale per cui essa ricorre “quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”, sono state aggiunte altre due ipotesi.

 Ha luogo remissione tacita, innanzitutto, nel caso in cui il querelante – specificamente avvertito (cfr. i nuovi artt. 90-bis, comma 1, lett. nbis, c.p.p. e 142, comma 3, lett. dbis, disp. att. c.p.p.) – non compare, senza giustificato motivo, all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (nuovo art. 152, comma 3, n. 1, c.p.). Quando si verte in simili ipotesi – precisa ora l’art. 133, comma 1-bis, c.p.p. – non deve essere disposto l’accompagnamento coattivo.

 4.10. La seconda ipotesi di remissione tacita introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 si inquadra nel disegno più generale della riforma, volto a dare ampio spazio alla giustizia riparativa. Si ritiene, infatti, che implicitamente configuri un’ipotesi di ritiro della querela la circostanza che il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con un esito riparativo; nondimeno, precisa ora l’art. 152, comma 3, n. 2, c.p., quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa una volta che gli impegni in questione siano stati rispettati.

 Si configurerebbe, nella situazione in esame, un “fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela” (@Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 573). Perché ciò accada, però, come detto, deve essere raggiunto un esito riparativo, intendendo come tale “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti” (art. 42, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 150 del 2022).

 4.11. La nuova disciplina lascia in ombra quanto accade nell’ipotesi in cui non si giunga ad un esito riparativo. Va da sé che, non potendo trovare applicazione la norma sulla remissione tacita di querela, quest’ultima vedrà proseguire il suo corso.

 

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