testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

5. Il diritto penale della medicina

di Fausto Giunta

 

 5.1. L’attività medica costituisce un altro importante campo di materia sul quale interviene con ampia eco il diritto penale. Ciò si deve in larga misura all’importante impulso che è provenuto dalla giurisprudenza: basti pensare che le sentenze penali a carico del personale medico e sanitario in genere, un tempo rare e per lo più assolutorie, vengono segnalate, oggi, anche al di fuori delle riviste specialistiche, soprattutto quando contengono verdetti di colpevolezza. Si può dire, pertanto, che il rapporto tra medico e paziente – peraltro profondamente mutato anche dal punto di vista deontologico – è presidiato oggi da una disciplina penale, che sta acquisendo effettività, forse anche eccessiva, al punto da porre al centro dell’attenzione l’esigenza di un suo equo contenimento, non ultimo al fine di evitare i danni della c.d. medicina difensiva (quale complesso di comportamenti del medico volti a schermare preventivamente la sua responsabilità eccedendo negli aspetti formali e procedurali ovvero sottraendosi dall’intervenire nei casi più critici e rischiosi).

 La tematica è molto ampia e complessa, anche per la mancanza nel nostro ordinamento di una normativa ad hoc, pensata espressamente per gli illeciti penali in cui può incorrere il medico nello svolgimento della sua attività professionale. La responsabilità penale del sanitario discende infatti dall’adattamento, non sempre agevole, delle norme penali comuni e dei principi generali alle particolarità dell’attività medico-chirurgica.

 Nel suo nucleo principale, vengono in rilievo le fattispecie incriminatrici (comuni) di omicidio e lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.), spesso imputate a titolo di omissione e cooperazione.

 Le problematiche principali che si agitano nella cornice delle fattispecie incriminatrici anzidette attengono tuttavia al ruolo fondamentale che svolgono alcune categorie della parte generale. E precisamente: sotto il profilo della legittimazione dell’atto medico, vengono in rilievo la scriminante dell’esercizio di un diritto (rectius: di un’attività autorizzata) e dell’adempimento di un dovere, avuto riguardo altresì all’imprescindibile condizione del consenso informato espresso dal paziente;  sotto il profilo dell’imputazione assoluto rilievo assumono la causalità, l’omissione, la colpa e il concorso di persone.

 5.2. Di recente, tuttavia la materia si è arricchita di una normativa specifica che, dapprima esterna al codice, oggi trova collocazione nella parte speciale codicistica a seguito della l. n. 24 del 2017.

 Si tratta di un’unica disposizione di legge, l’art. 590-sexies, che, lasciando immutata la disciplina comune dell’omicidio e delle lesioni personali colposi, così come le categorie della causalità, dell’omissione e della cooperazione, interviene su una specifica forma della responsabilità colposa, qual è l’imperizia.

 Dispone infatti la nuova norma codicistica, con riguardo ai casi di lesioni e omicidio colposi commessi nell’esercizio della professione sanitaria, che “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”@.

 5.3. Un cenno infine merita la materia dei trapianti. Anche qui condotte penalmente rilevanti, un tempo previste in corpi normativi assestanti, sono state trasferite di recente nella parte speciale codicistica e più precisamente nel Titolo XII, tra i delitti contro la persona.

 Il riferimento è all’art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente), che sanziona chiunque: a) illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente; b) svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico; c) organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi da vivente.

 

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