testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

4. Il diritto penale della circolazione stradale

di Dario Guidi

 

 4.1. I reati in materia di circolazione stradale sono oggi inclusi in due diversi corpi normativi: il d.lgs. n. 285 del 1992 (c.d. “codice della strada”) e il codice penale. 

 In una prima fase il d.lgs. n. 285 del 1992 contemplava numerose figure di “reato stradale” (prevalentemente ipotesi contravvenzionali) mentre nel codice penale la «violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» costituiva una circostanza aggravante speciale di due fattispecie delittuose “comuni”, ossia, rispettivamente, l’omicidio colposo (art. 589) e le lesioni personali colpose (art. 590).

 Negli ultimi decenni del secolo scorso il codice della strada ha formato oggetto di vari interventi di depenalizzazione, tra i quali il più importante è rappresentato dal d.lgs. n. 507 del 1999, che ha riformato l’intero impianto sanzionatorio del d.lgs. n. 285 del 1992, lasciando in vita solo alcune fattispecie criminose connotate da maggiore gravità. 

 4.2. In una seconda fase, che ha avuto inizio nei primi anni di questo secolo, vi è stata una forte inversione di tendenza rispetto alla logica della “depenalizzazione”: sull’onda emotiva di alcuni gravi fatti di cronaca (come l’aumento dei casi di investimento di pedoni in area urbana) il legislatore italiano è nuovamente intervenuto sul codice della strada reintroducendo alcune figure di reato e inasprendo il trattamento sanzionatorio (oltreché, in alcuni casi, il raggio applicativo) delle fattispecie “sopravvissute” alla depenalizzazione (ciò è avvenuto con alcuni provvedimenti legislativi emanati nel primo decennio del 2000 e in particolare: il d.l. n. 151 del 2003; il d.l. n. 117 del 2007; la l. n. 120 del 2010; il d.l. n. 92 del 2008 e la l. n. 94 del 2009).

 In particolare, meritano annotazione alcuni interventi di riforma emblematici di tale nuovo corso: la reintroduzione del reato di guida di un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida; la previsione di nuove circostanze aggravanti ad effetto speciale in relazione ai reati di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti; l’introduzione della nuova fattispecie di cui all’art. 186-bis Cds («guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose»), nonché dei delitti di organizzazione di competizioni non autorizzate con veicoli a motore e partecipazione alle gare (art. 9-bis Cds) e di effettuazione di gare su strada al di fuori delle predette competizioni organizzate (art. 9-ter Cds); il generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per i reati di guida in stato di alterazione psicofisica.

 4.3. La terza fase, che è quella attuale, si caratterizza per la valorizzazione del ruolo della parte speciale del codice penale nella repressione dei più gravi fatti commessi in violazione della disciplina della circolazione stradale (una sorta di “ritorno al codice”).

 Con la l. n. 41 del 2016, infatti, sono stati introdotti nel codice penale i delitti di omicidio stradale (art. 589-bis) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis), nonché le circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui agli artt. 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale) e 590-ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).

 Contestualmente, la legge in esame ha abrogato le figure circostanziali incentrate sulla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale precedentemente contemplate negli artt. 589 e 590 c.p.

 4.4. Il trattamento sanzionatorio dei nuovi reati di omicidio e lesioni stradali è connotato da particolare severità e può essere ulteriormente incrementato quando ricorrono le circostanze aggravanti correlate alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.

 Tali circostanze, previste direttamente all’interno dei suddetti articoli 589-bis e 590-bis c.p., sono state inoltre sottratte al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. dall’art. 590-quater c.p. (introdotto anch’esso dalla l. n. 41 del 2016), e quindi devono considerarsi in ogni caso prevalenti rispetto ad eventuali circostanze attenuanti concorrenti (salve le circostanze attenuanti di cui agli artt. 98 e 114 c.p.).

 Merita anche rilevare che, nello stesso periodo, il d.lgs. n. 8 del 2016, ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali era prevista la sola pena della multa o dell’ammenda (eccezion fatta per i reati previsti dal codice penale, salvo alcune eccezioni espressamente indicate) e ciò ha comportato un effetto automatico di trasformazione di alcuni reati stradali in meri illeciti amministrativi (ciò è avvenuto, ad esempio, con riguardo alla già menzionata ipotesi della guida di un veicolo senza previo conseguimento della patente, che in precedenza era punita con la pena dell’ammenda e costitutiva dunque una contravvenzione).

 Da ultimo, l’art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione della delega conferita con l’art. 1, comma 15, lett. a, della l. n. 34 del 2021 (c.d.tta “Legge Cartabia”), ha modificato il regime di procedibilità del reato di “lesioni stradali”, introducendo la regola della punibilità a querela della persona offesa (mentre in precedenza era d’ufficio) se non ricorrono le circostanze aggravanti contemplate nello stesso art. 590-bis c.p.

 

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