testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

4. La tutela penale degli animali

di Gherardo Minicucci

 

 4.1. Un altro settore nel quale il legislatore “ha fatto ritorno” al codice è quello della tutela penale degli animali, la cui complessiva revisione si deve alla l. n. 189 del 2004, che ha introdotto il Titolo IX-bis nel Libro II, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali. Si è così innestata nel codice, subito dopo i delitti contro la pubblica morale e il buon costume, una articolata disciplina che si centra su quattro fattispecie incriminatrici – che puniscono l’uccisione (immotivata) di animali (art. 544-bis) e i maltrattamenti dei medesimi (art. 544-ter), nonché l’organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietate che comportino sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater) ovvero l’organizzazione di combattimenti (art. 544-quinquies) – con una norma di corredo che regola i casi di confisca dell’animale e di applicazione delle speciali pene accessorie ivi previste (art. 544-sexies).

 La necessità dell’intervento normativo dipendeva, essenzialmente, dalla riconosciuta inadeguatezza dell’art. 727 c.p. a rivestire il ruolo di norma di riferimento per la tutela dell’emergente interesse alla protezione degli animali. Quest’ultima disposizione, infatti, pur adeguata alla repressione delle condotte di minor gravità, risultava tuttavia incapace di abbracciare il maggior disvalore incarnato dalle condotte di uccisione e di maltrattamento di animali, che con la novella andranno a costituire le fattispecie incriminatrici “di punta” di questo micro-sistema normativo.

 4.2. La l. n. 189 del 2004 ha riscritto l’art. 727 c.p. e ha creato un vero e proprio novum nell’ambito dei delitti, lasciando tuttavia fuori dal codice la nuova contravvenzione di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti (art. 2 della citata legge), più volte modificata nel 2010 per effetto di provvedimenti di allineamento alle previsioni dei regolamenti europei in materia.

 Occorre notare che la scelta del legislatore non è stata quella di dare rilevanza, quale soggetto giuridico, all’animale, che giuridicamente resta una res, seppur dalle caratteristiche assai peculiari. L’oggetto giuridico tutelato è il c.d. sentimento per gli animali, il quale – analogamente al ben più tradizionale bene della pietà per i defunti – appartiene alla comunità degli uomini, che è offeso da condotte produttive di sofferenze gratuite per l’animale. È opportuno notare che tale interesse ha trovato da ultimo pieno riconoscimento costituzionale con la novella dell’art. 9 Cost. recata dalla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

 Si tratta, al fondo, di una riconferma della visione antropocentrica che, più in generale, permea l’intero sistema penale; la quale, mentre non ammette la titolarità diretta di una posizione giuridica in capo all’animale – che è relegato ad oggetto materiale del reato – certamente consente di riconoscere e affermare la diversa sensibilità contemporanea nei suoi confronti, talora in connessione con istanze di diverso segno. Si pensi, ad esempio, ai nessi di collegamento che le fattispecie in discorso hanno tessuto con gli ambiti delle sperimentazioni animali@ ovvero con gli allevamenti di tipo intensivo: settori ben diversi dalla “criminalità comune”, e nondimeno interessabili, in casi estremi, dalle fattispecie in esame.

 Del resto, diversamente opinando, si sarebbe dovuta riconoscere una indiscriminata tutela ad ogni essere vivente: dal micro-organismo complesso, al verme, perfino alla zanzara. La centratura della tutela penale sull’umano sentimento per gli animali, in ultima analisi, non comporta unicamente l’effetto di escluderne la soggettività giuridica, ma soprattutto quello di delimitare l’alveo degli esseri viventi rispetto alle cui sofferenze, comunemente, l’uomo prova pietà, a prescindere dalla loro natura o della riconducibilità o meno al patrimonio personale di un singolo.

 Il che, naturalmente, rende tale insieme dinamico, e decisamente soggetto ai mutamenti di costume della società.

 

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