Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
3. I delitti contro il patrimonio culturale
di Niccolò Decorato
3.1. La l. n. 22 del 2022 ha riformato la materia della tutela penale del patrimonio culturale, segnando un importante passaggio da un modello repressivo prevalentemente contravvenzionale ad uno prevalentemente delittuoso.
Prima della sua entrata in vigore, infatti, il diritto penale dei beni culturali era costituito dagli illeciti, perlopiù contravvenzionali, contenuti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004; postea CBC ovvero c.d. Codice Urbani), dall’art. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e da due aggravanti per i reati comuni di danneggiamento e di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui.
È stato così introdotto nel codice penale il Titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”. Al suo interno si possono distinguere cinque gruppi di fattispecie a seconda che la condotta consista: nella sottrazione di beni culturali (artt. 518-bis e 518-ter c.p.); nell’inquinamento del mercato (artt. da 518-quater a 518-septies c.p.); nel falso culturale (artt. 518-octies, 518-quaterdecies e 518-quinquiesdecies c.p.); nell’illecita circolazione di beni culturali (artt. da 518-novies a 518-undecies c.p.); nel danneggiamento del patrimonio culturale (artt. 518-duodecies e 518-terdecies c.p.). Seguono le disposizioni comuni (artt. da 518-sexiesdecies a 518-undevicies c.p.).
3.2. In mancanza di una nozione penalistica di bene culturale, non resta che attingere al disposto dell’art. 2 CBC, a norma del quale “[i]l patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici” (corsivi aggiunti). “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. Sono beni paesaggistici (o paesistici) “gli immobili e le aree (…), costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”.
3.3. Gli artt. 518-bis e 518-ter c.p. prevedono i delitti di sottrazione (furto e appropriazione indebita) di beni culturali.
Il primo si compone di due commi: l’uno descrive la fattispecie base e l’altro una aggravante indipendente. Sono previste due condotte alternative, l’una mutuata dal delitto di furto (art. 624 c.p.), l’altra dal contestualmente abrogato art. 176 CBC (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato). Si noti che il dolo specifico tipico del furto è richiesto solo per la prima modalità della condotta.
Quanto all’art. 518-ter c.p., è costruito sul calco dell’art. 646 c.p. con la sola differenza che la prima norma, a differenza della seconda, non specifica che il bene oggetto di appropriazione debba essere mobile. Considerato che i beni culturali possono anche essere immobili, ciò significa che nulla pare ostare formalmente all’applicazione della fattispecie de qua anche a tale categoria di beni.
3.4. I delitti di inquinamento del mercato, di cui agli articoli compresi da 518-quater a 518-septies c.p., consistono in altrettante varianti dei comuni delitti di cui agli artt. da 648 a 648-ter.1 c.p. Da qui un rapporto di specialità reciproca fra i due gruppi di fattispecie: quelle del Titolo VIII-bis sono speciali rispetto a quelle del Capo II del Titolo XIII perché hanno per oggetto beni culturali, mentre queste ultime sono speciali rispetto alle prime perché includono un più ampio novero di reati presupposto.
3.5. Gli artt. 518-octies e 518-quaterdecies c.p. prevedono i delitti di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali e contraffazione di opere d’arte.
Nel caso dell’art. 518-octies c.p. non è richiesto il fine di ricavare un vantaggio, per sé o per altri, né di arrecare un danno ad altri, bensì il fine di far apparire lecita la provenienza del bene.
La contraffazione di opere d’arte si articola in quattro ipotesi alternative che possono sinteticamente descriversi come falsificazione stricto sensu, commercio, autenticazione ed accreditamento di falsi. In comune hanno tutte l’oggetto materiale: un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico.
L’art. 518-quinquiesdecies c.p., impropriamente rubricato “casi di non punibilità”, prevede che le disposizioni di cui all’articolo immediatamente precedente non si applichino nel caso di “copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita”.
3.5. Gli artt. da 518-novies a 518-undecies c.p. sanzionano le violazioni del peculiare regime di circolazione dei beni culturali.
È stata anzitutto trasferita nel codice penale, all’art. 518-novies c.p., la previgente incriminazione di cui all’art. 173 CBC, le cui condotte consistono: nella alienazione od immissione sul mercato di un bene culturale in assenza della prescritta autorizzazione (n. 1); nella omessa o tardiva denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o detenzione di un bene culturale da parte di chi vi sia tenuto (n. 2); nell’effettuazione della consegna di un bene culturale soggetto a prelazione nelle more dello spirare del termine per l’esercizio di tale diritto (n. 3).
In secondo luogo l’art. 518-decies punisce l’importazione illecita di beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito ricerche svolte senza autorizzazione.
L’art. 518-undecies c.p., infine, assoggetta a pena tre condotte.
Il primo comma punisce chi, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, “trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali”.
Nel secondo comma sono invece incriminati: a) l’omesso rientro nel territorio nazionale di “beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee” allo spirare del termine di queste ultime; b) le “dichiarazioni mendaci [rese] al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale”.
3.6. L’ultimo gruppo di disposizioni incriminatrici, comprende le fattispecie di danneggiamento di cui agli artt. 518-duodecies e 518-terdecies c.p.
Il primo articolo riprende la fattispecie di danneggiamento di cui all’art. 635, comma 1, c.p., ma senza riproporre il requisito dell’uso della violenza, della minaccia, ovvero dell’avvenire in occasione dell’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Inoltre è aggiunta la condotta alternativa del “rendere (in tutto od in parte) non fruibile” l’oggetto materiale del reato (che è qui costituito da beni culturali o paesaggistici).
Il secondo comma del medesimo articolo è foggiato invece sul calco dell’abrogato art. 170 CBC e su quello del delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639, comma 1, c.p.), di cui riprende anche la clausola di salvaguardia, che per l’ipotesi comune esclude il concorso con il delitto di cui all’art. 635 c.p., mentre per quella in oggetto esclude che le due ipotesi del medesimo art. 518-duodecies c.p. possano concorrere fra loro.
La condotta punita consiste nel deturpare od imbrattare un bene culturale o paesaggistico, oppure nel destinare un bene culturale ad un uso incompatibile con il suo carattere storico od artistico, ovvero pregiudizievole per la sua conservazione od integrità.
La disposizione si chiude con una deroga alla disciplina della sospensione condizionale dello stesso tenore di quella di cui all’art. 635, comma 4, c.p.: essa “è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.
3.7. L’art. 518-terdecies c.p. è un’ipotesi speciale della fattispecie di devastazione e saccheggio di cui all’art. 419 c.p., della quale riproduce anche la clausola di salvaguardia rispetto al più grave e specifico art. 285 c.p., che include la strage e richiede lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.
3.8. A chiusura del Titolo VIII-bis troviamo una serie di disposizioni comuni a questo micro-sistema.
L’art. 518-sexiesdecies c.p. prevede una serie di circostanze aggravanti: danno di rilevante gravità; commissione nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; commissione da parte di un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio che sia preposto alla conservazione o tutela di beni culturali mobili od immobili (si noti che non è ricompreso il caso in cui sia preposto alla sua valorizzazione); commissione nell’àmbito di un’associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
Il secondo comma dispone inoltre le pene accessorie dell’interdizione da una professione od arte (art. 30 c.p.) e della pubblicazione della sentenza penale di condanna (art. 36 c.p.) nel caso di commissione nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale.
L’art. 518-septiesdecies c.p. prevede invece delle attenuanti.
La pena è diminuita di un terzo se il danno cagionato è di speciale tenuità, oppure se il lucro è di speciale tenuità ed al contempo anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Non è perspicuo se tale disciplina costituisca una deroga in peius (ma senza alcuni requisiti negativi) a quella generale prevista dall’art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, oppure se quest’ultima possa applicarsi laddove ne ricorrano gli estremi.
La pena è invece diminuita da un terzo fino ad addirittura due terzi “nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto”, nell’evidente intento di incentivare la collaborazione con le autorità, nella consapevolezza della forte presenza del crimine organizzato nel settore dei reati contro il patrimonio culturale.
L’art. 518-duodevicies c.p. introduce due nuove ipotesi speciali di confisca obbligatoria.
Al primo comma è prevista non solo la confisca “in ogni caso” delle cose indicate all’art. 518-undecies c.p. (uscita o esportazione illecite di beni culturali) che siano state oggetto del reato (salvo che appartengano a persona estranea a quest’ultimo), ma soprattutto è specificato che in caso di estinzione del reato il giudice procede comunque con le forme del procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p.) e conformemente alla disciplina relativa alle cose oggetto di contrabbando ai sensi della legge doganale. Ciò costituisce una forma di confisca senza condanna ed è chiaramente volta ad evitare l’evenienza frequente nella pratica che il maturare della prescrizione frustri gli sforzi di recupero del bene.
Al secondo comma è prevista una più tradizionale confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per uno qualunque dei delitti del presente Titolo. Sono fatte salve le cose appartenenti a persone estranee al reato. Laddove ciò non sia possibile, il terzo comma prevede il giudice ordini la confisca per equivalente pari al valore del profitto o del prodotto del reato.
Il quarto comma consente agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di tutela dei beni culturali di ottenere in custodia giudiziale le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela di tali beni. Stranamente non si menzionano invece i beni paesaggistici.
Chiude il Titolo l’art. 518-undevicies c.p., che ne estende l’applicabilità nello spazio anche all’estero, laddove il reato sia in danno del patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali offese vige quindi il principio di universalità nell’applicazione della relativa legge penale.
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