testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

6. La riserva di codice

 

 È paradossale che la perdita di sistematicità della parte speciale, avvenuta nei decenni e intensificatasi negli ultimi lustri, abbia subito il colpo di grazia ad opera di una sciagurata riforma, che, almeno a parole, intendeva rilanciare invece la centralità del codice nell’universo legislativo penale. Con questi propositi, velleitariamente ordinatori e sistematici, il d.lgs. n. 21 del 2018 ha finito per sfigurare del tutto i tratti somatici superstiti del nostro ultranovantenne codice@.

 La riforma introduce nella parte generale l’ennesima disposizione sottonumerata, l’art. 3-bis, che recita: “Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”. Questo principio, non essendo formalmente sovraordinato alla legge, ha il valore delle buone intenzioni, nella di più. L’ordine, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare. Se il legislatore fosse stato capace di legiferare salvaguardando il sistema, lo avrebbe già fatto. Invece, l’entropia normativa domina incontrastata.

 Fin qui l’inutilità della riforma, che tuttavia è stata anche dannosa, e proprio sul piano dell’ordine sistematico della parte speciale. Un profluvio di incriminazioni extra codicem sono state fatte traslocare, prevalentemente immutate, nella ritenuta casa di famiglia, il codice, aumentandone il sovraffollamento e la promiscuità normativa. Oramai l’unica speranza di ordine legislativo può venire da nuovi corpi normativi autonomi, collocati fuori del codice@.

 

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