testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

5. “Diritto” e “penale”

 

 5.1. Come avviene per altri rami dell’ordinamento, il nome della nostra disciplina – “diritto penale” – è composto da un sostantivo e da un aggettivo qualificativo, che indica una modalità di intervento sociale. Questo spiega perché il braccio violento dell’ordinamento – per l’appunto il “penale” – non deve rimanere scompagnato dal provvidenziale sostantivo che lo precede: diritto.

 Il baricentro del diritto penale sta nel sostantivo, non nell’aggettivo. Il “penale” reclama efficacia ed efficienza, il “diritto” contempera queste istanze con le garanzie appannaggio del colpevole. Il diritto penale è reocentrico, mentre il “penale” è vittimocentrico, ma solo occasionalmente, essendo la vittima una presenza eventuale.

 5.2. In un ordinamento liberale l’efficacia e l’efficienza del “penale” non sono valori assoluti; prima viene la legittimazione del potere punitivo, ossia le condizioni della sua accettabilità e sopportabilità. Il penalista non è un fustigatore: è chiamato a bilanciare la brutalità dello strumento punitivo con le indispensabili esigenze di razionalità, umanità, stretta necessità e legittimazione democratica della sua disciplina.

 Il diritto penale, come cultura delle garanzie legittimanti e delimitanti il potere punitivo, è il confine insuperabile della prevenzione dei reati.

 

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