Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
4. Linee evolutive della parte speciale
4.1. La parte speciale del codice penale è stata oggetto nel tempo di numerosi e diversi interventi di riforma, ad alcune delle quali si è già fatto cenno.
Si pensi alla disciplina vigente in materia di delitti sessuali (l. n. 66 del 1996, successivamente modificata dalla l. n. 38 del 2006).
Si possono ricordare inoltre, per la loro ampia e incisiva portata, gli interventi legislativi in materia di: a) tutela della riservatezza domiciliare (l. n. 98 del 1974); b) delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (leggi 86/1990, 146/1990, 181/1992, 205/1999, 300/2000, 188/2009, 190/2012, 69/2015, 3/2019); c) reati informatici (leggi 547/1993 e 48/2008); d) maltrattamenti di animali (l. n. 189 del 2004, introduttiva del Titolo IX bis del codice penale, intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”); e) pedopornografia (l. n. 38 del 2006); f) reati di opinione (l. n. 85 del 2006); f) reati di falso (l. n. 99 del 2009; d.lgs. n. 7 del 2016); g) ecodelitti (l. n. 68 del 2015, introduttiva del Titolo VI-bis del codice penale, intitolato “Dei delitti contro l’ambiente); h) lesioni e omicidio “stradali” (l. n. 41 del 2016); i) responsabilità medica (dapprima con il d.l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012, e, da ultimo, con la l. n. 24 del 2017); l) delitti in materia di terrorismo (l. n. 153 del 2016); m) delitti contro il patrimonio culturale (l. n. 22 del 2022, introduttiva del Titolo VIII-bis del codice penale).
E ancora nel settore dei delitti contro il patrimonio importanti interventi riformatori hanno riguardato il delitto di usura (l. n. 108 del 1996); la materia del riciclaggio (d.l. n. 59 del 1978, conv. in l. n. 191 del 1978 nonché leggi 55/1990, 328/1993 e 231/2007), con l’introduzione del delitto di autoriciclaggio (l. n. 186 del 2014); il corredo delle circostanze aggravanti dei reati di furto, rapina e danneggiamento (leggi 41/2007 e 94/2009), nonché la disciplina dei delitti di danneggiamento e di deturpamento o imbrattamento di cose altrui, che è stata irrigidita per contrastare in modo più efficace il fenomeno del c.d. “graffitismo” urbano (l. n. 94 del 2009). Un cenno va, da ultimo, alla normativa c.d. anti-rave (l. n. 199 del 2022), che ha introdotto all’art. 633-bis c.p. la nuova fattispecie di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità privata.
Molte delle anzidette innovazioni sono espressione di un ripensamento delle scelte politico-criminali sottese al disegno originario del codice penale, che ha portato talvolta alla modificazione, talaltra all’integrazione dell’assetto normativo previgente.
4.2. A quest’ultimo proposito, l’elenco delle riforme deve includere anche la lunga serie degli interventi che hanno creato, in modo puntiforme, nuove incriminazioni, come testimoniano, tra l’altro, gli articoli della parte speciale la cui numerazione è seguita da un “bis”, “ter”, ecc.; segno che si tratta di disposizioni inserite successivamente all’entrata in vigore del codice.
Si sono già citati i nuovi i delitti contro il sentimento degli animali (artt. 544-bis e seg.), le fattispecie in materia di pedopornografia (artt. 600-bis e seg.), i delitti sessuali (artt. 609-bis e seg.), le fattispecie a tutela dei segreti (artt. 615-bis, 617-bis e 617-ter), i reati informatici (artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-bis), e i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1), nonché il ripristino del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis).
Ma il riferimento è anche ai reati di terrorismo, introdotti agli artt. 270-bis e ss. e 289-bis dai d.l. nn. 59/1978, 625/1979, 374/2001, 7/2015 e dalla l. n. 153 del 2016; ai delitti di false informazioni al pubblico ministero e al difensore, collocati agli artt. 371-bis e 371-ter ad opera del d.l. n. 306 del 1992 e della l. n. 397 del 2000; alla fattispecie di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis, creata dalla l. n. 646 del 982 e recentemente estesa dalla l. n. 125 del 2008 alle consorterie criminali straniere; alla figura dello scambio elettorale politico-mafioso, introdotta all’art. 416-ter dal d.l. n. 306 del 1992, conv. nella l. n. 356 del 1992, e da ultimo sostituito dalla l. n. 43 del 2019; all’incendio boschivo di cui all’art. 423-bis, aggiunto dal d.l. n. 220 del 2000; alle lesioni personali consistenti in mutilazioni genitali femminili, introdotta all’art. 583-bis dalla l. n. 7 del 2006; alle nuove figure di furto in abitazione e con strappo, coniate dalla l. n. 128 del 2001 e inserite all’art. 624-bis; al reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis (c.d. stalking), introdotto dal d.l. n. 11 del 2009, poi convertito dalla l. n. 11 del 2009; alle numerose nuove incriminazioni inserite nella parte speciale del codice dai c.d. “pacchetti sicurezza” del 2008 e 2009 (v. le più volte richiamate leggi 125/2008 e 94/2009), tra le quali possono qui richiamarsi, il delitto di fraudolenta alterazione del proprio corpo per impedire l’accertamento dell’identità o di altre qualità personali (art. 495-ter), quello di agevolazione ai detenuti sottoposti al regime carcerario speciale dell’art. 41 bis della l. n. 354 del 1975 (art. 392-bis), nonché, infine, quello di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574-bis).
Una menzione particolare richiedono anche alcune incriminazioni di più recente introduzione, quali la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-septies); il c.d. revenge porn (art. 612-ter); il c.d. “caporalato” (art. 603-bis); la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis); i delitti contro il patrimonio culturale (artt. 518-bis-518-undecies).
Un cenno infine meritano gli interventi “sottrattivi”, come la depenalizzazione “secca” di taluni reati (si pensi agli atti osceni colposi originariamente previsti all’art. 527, comma 2), ora con la loro degradazione in illeciti amministrativi (si pensi alle contravvenzioni previste agli artt. 654, 663, 663 bis, 664, 666, 675, 705, 724 e 725 depenalizzati dalla l. n. 205 del 1999 e dal d.lgs. n. 507 del 1999) oppure in illecito civile (anche con indubbie particolarità di disciplina, come nel caso dell’ingiuria, nonché dei reati di falso in scrittura privata). In breve, tra articoli di nuovo conio, altri modificati, altri ancora espunti, l’odierna parte speciale codicistica è una parente assai lontana di quella del 1930.
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