Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
2. La sistematica della parte speciale. La c.d. progressione discendente
2.1. Nell’ordinare i tredici titoli di cui, nel suo disegno originario, si componeva il Libro II, il codice Rocco seguiva il criterio della c.d. progressione discendente. Questa impostazione resiste tuttora, nonostante l’inserimento di nuovi titoli. Si parte dai delitti offensivi dei beni pubblici di tipo istituzionale (personalità dello Stato, pubblica amministrazione, amministrazione della giustizia) per finire con quelli personali e privati (persona e patrimonio). Tra questi due poli trovano collocazione una serie di beni collettivi e sociali (come, ad esempio, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, la fede pubblica e l’economia pubblica).
Il criterio ordinatorio della parte speciale del codice penale esprime, dunque, il primato dei beni giuridici superindividuali e, ad un tempo, una visione autoritaria degli obiettivi di tutela penale che risulta difficilmente conciliabile con la scala dei valori sanciti nella Costituzione, dove, anche sotto il profilo sistematico, primeggiano invece i beni personali, affermati significativamente nella parte prima intitolata “Principi fondamentali”. Nell’impianto della Costituzione la preminenza del principio personalistico si coglie, sinteticamente, già nell’art. 2 Cost., là dove si afferma che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Ne discende che le formazioni sociali non devono soffocare, bensì valorizzare la personalità individuale, quale punto di irradiazione dell’intero ordine costituzionale.
2.2. Sennonché, per quanto condivisibile, questo rilievo non va enfatizzato. Certamente, la progressione ascendente, che procede dai beni della persona a quelli superindividuali, è una caratteristica comune alle più recenti codificazioni democratiche: da quella austriaca a quella francese, da quella spagnola a quella portoghese. Al contempo, va tenuto presente che la progressione discendente non era una peculiarità esclusiva del codice Rocco, ma una caratteristica dei codici ottocenteschi tout court, come si coglie agevolmente da una scorsa all’impianto sistematico sia del codice Zanardelli di ispirazione liberale@, che posponeva i delitti contro la libertà ai delitti contro la Patria e poneva in chiusura i delitti contro la persona e quelli contro la proprietà, sia delle codificazioni straniere ad esso coeve, come ad esempio il codice penale tedesco del 1870@. In breve: la progressione discendente, esprime più semplicemente il valore prioritario dei beni collettivi, frutto a sua volta di un’accentuazione dell’impronta solidaristica dell’intervento penale.
Ciò non toglie che sia certamente da condividersi la scelta, effettuata dal Progetto Pagliaro per l’emanazione di un nuovo codice penale, di articolare la parte speciale secondo il criterio della progressione ascendente: partendo cioè dalla tutela dei beni della persona, protetti in sé e nelle formazioni sociali, per passare poi a quelli delle istituzioni@. L’innovazione proposta appaga prevalentemente un’istanza di tipo simbolico, per la quale il moderno diritto penale mostra una crescente sensibilità. Va da sé, però, che, ai fini dell’effettività della tutela dei beni giuridici, quel che rileva non è l’ordine sistematico della parte speciale, ma il modo in cui vengono costruite le fattispecie incriminatrici alle quali viene affidato il compito di tutela.
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