Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
4. La funzione prevalentemente di disciplina della parte generale
4.1. Come si diceva, la parte generale racchiude in sé norme dai contenuti eterogenei. Si possono distinguere quattro categorie di disposizioni.
La prima è quella delle norme assiologiche. Vengono qui in rilievo non solo i principi espressi, come quelli di legalità e irretroattività (artt. 1 e 2 c.p.), ma anche quelli in parte impliciti, come il principio di colpevolezza, il cui valore garantistico è rafforzato dalla copertura costituzionale.
Le disposizioni rientranti nella seconda categoria sono definitorie o esplicative di altre norme. Si pensi agli articoli che definiscono la natura dei reati (delitti e contravvenzioni: art. 39 c.p.) e la tipologia delle pene, sia principali, che accessorie (artt. 17 seg.), nonché delle misure di sicurezza (art. 215 seg.). Si tratta di norme funzionali alla perimetrazione della materia. Il nostro codice, a differenza di altri (per esempio lo Strafgesetzbuch tedesco), si spinge a definire anche i criteri di imputazione soggettiva (dolo, colpa e preterintenzione: art. 43 c.p.), i quali, presentando una dimensione prevalentemente teorico-culturale, sarebbe meglio rimettere all’elaborazione giuridica teorica e pratica.
La terza categoria comprende disposizioni che hanno una portata incriminatrice, simile a quella delle norme che tipizzano le singole figure di reato. Esse confermano che il confine tra le funzioni della parte generale e quelle della parte speciale non è sempre netto. Si pensi all’omissione impropria (art. 40, comma 2, c.p.), nonché alle forme di manifestazione del tentativo e del concorso di persone (artt. 56 e 110 seg.), che tuttavia hanno un livello di determinatezza inferiore a quello richiesto per le figure di reato presenti nella parte speciale. Le clausole generali di estensione della responsabilità penale non contengono, bensì presuppongono un “tipo” di reato cui accedere.
La quarta categoria, per così dire residuale, contiene norme di disciplina: si pensi, solo per fare qualche esempio, alle disposizioni sull’applicazione del diritto penale nel tempo e nello spazio (artt. 2 e 6 seg.), alle circostanze (art. 59 seg.), al concorso di reati e di pene (artt. 71 seg.), alla commisurazione infraedittale (art. 133 c.p.) e alle vicende del reato e della pena (art. 150 seg.).
Ne esce confermato che, considerate nel loro complesso, le norme della parte generale delineano i princìpi e gli istituti che connotano la disciplina dei reati, distinguendola da quella degli illeciti extra penali (ossia, civili e amministrativi).
4.2. Al fine di identificare le norme di parte generale, secondaria risulta invece la loro presenza nel libro primo del codice penale, essendo questo un criterio di identificazione puramente formale e non sempre decisivo, come dimostra l’esistenza nella parte speciale di disposizioni aventi validità generale (si consideri la circostanza aggravante comune della finalità di terrorismo, prevista dall’art. 270-bis1 c.p. e tendenzialmente applicabile a tutti i reati; per converso, si pensi all’art. 235, comma 2, c.p., che, seppure collocato nella parte generale del codice penale, contiene oggi la fattispecie incriminatrice dell’inosservanza dell’ordine di espulsione o allontanamento dal territorio dello Stato).
È ben più importante segnalare, invece, come la disciplina espressa dalla parte generale sia direttamente implementata dalla Costituzione, che ha introdotto nuovi principi e ne ha costituzionalizzati altri già esistenti a livello di legge ordinaria.
E ancora: la parte generale tende alla completezza; essa si erige a sistema e aspira alla stabilità. Per questa ragione, le eventuali lacune di disciplina della parte generale vengono avvertite come limiti da colmare. Cosicché, se non vi provvede il legislatore, interviene inevitabilmente l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In breve: ogni problema di disciplina deve poter trovare una soluzione interpretativa, se del caso anche analogica.
4.3. Stante l’attitudine della parte generale a esprimere compiutamente le peculiarità del tipo di disciplina penale, si comprende che la sua capacità di evolversi attraverso riforme settoriali sia poco spiccata. Infatti, proprio per via della vocazione sistematica della parte generale, è difficile intervenire significativamente sul suo corpus normativo, con l’intento di rinnovarlo nelle idee, mantenendone l’originaria coerenza funzionale.
Infine: negli enunciati regolativi o di scopo (tipici della parte generale), fatta eccezione per le norme definitorie con funzione di perimetrazione del sistema (per esempio, le disposizioni sulla tipologia delle sanzioni), l’istanza di legalità subisce una fisiologica flessione. Ciò accade massimamente in relazione alle definizioni delle categorie fondamentali del diritto penale, come le nozioni di dolo, colpa e preterintenzione. La certezza e l’uguaglianza di trattamento che esse mirano a garantire possono essere validamente assicurate dall’elaborazione scientifica, la quale, in settori come quello delle nozioni fondamentali, si caratterizza per diffusione, stabilità e ponderatezza anche superiori alla legge. Ne consegue che tali nozioni possono condizionare l’intervento penale anche a prescindere dalla legittimazione democratica che proviene dalla legge.
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