testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

2. “Il reato in generale” e “i reati in particolare”

 

 2.1. Apriamo adesso il codice penale, e soffermiamoci sulla sua struttura, quale risulta dalle intitolazioni dell’indice. La distinzione tra “parte generale” e “parte speciale”, così espressa nello StGB tedesco anche sotto il profilo terminologico (“Allgemeiner Teil” e “Besonderer Teil”), è ben presente nel nostro codice, che usa tuttavia denominazioni diverse: il Libro I è intitolato “Del reato in generale”; i Libri II e III rispettivamente “Dei delitti in particolare” e “Delle contravvenzioni in particolare”.

 Una terminologia non dissimile era utilizzata dal codice Zanardelli (“Dei reati e delle pene in generale”, “Dei delitti in specie” e “Delle contravvenzioni in specie”) ed è ancora oggi presente in altri ordinamenti stranieri (si pensi al codice penale francese e a quello spagnolo).

 Ebbene, queste intitolazioni esprimono meglio i rispettivi contenuti normativi. Da un lato, vengono raggruppate le disposizioni che riguardano il reato come concetto di genere, ossia il reato al singolare, dall’altro, sta il catalogo delle singole figure di reato, descritte nei loro tratti essenziali e differenziali, ossia i reati al plurale.

 2.2. Tanto chiarito, continueremo a parlare di parte generale e parte speciale. L’importante è intendersi, posto che i due comparti normativi si distinguono per l’angolazione da cui si guarda lo stesso fenomeno normativo, ossia il reato, visto ora nei suoi necessari elementi strutturali, ora nei suoi connotati specifici. Ciò non può certo stupire, perché il diritto penale è monotematico, ruota cioè interamente sul concetto di illecito. La sua fisiologia consiste nell’essere contra legem. Il comportamento osservante, pur rappresentando un auspicabile traguardo sociale, non ha rilevanza giuridica. Il diritto penale entra in scena quando è disattesa l’aspettativa che i divieti siano rispettati.

 Anche altri rami del diritto conoscono, quale momento patologico, l’illecito (si pensi, per un verso, alla responsabilità civile sia contrattuale, che extracontrattuale, per l’altro al sistema sanzionatorio amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981). Si tratta, tuttavia, di settori dell’ordinamento nei quali l’illecito è uno dei fenomeni regolati, non il solo oggetto di disciplina. Il diritto penale, invece, non esisterebbe senza il reato, non ha altre funzioni regolative; in questo senso è debitore dell’illecito.

 

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