testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

12. Guardando al futuro, senza dimenticare il presente

 

 12.1. La dottrina europeista più sensibile al garantismo penale, storicamente condensatosi nelle codificazioni e nelle costituzioni nazionali, non ha mancato di proporne il rafforzamento anche a livello sovranazionale. Il riferimento è al “Manifesto per una politica criminale europea” del 2009@: un documento molto importante, null’altro, però, che una testimonianza di alta cultura penalistica, proveniente da un gruppo di studiosi, intesa ad arginare il predominio del pensiero unilateralmente securitario@.

 Tuttora, la politica criminale promossa dall’UE ha a cuore l’allineamento delle legislazioni lungo lo standard di tutela più elevato, trascurando di promuoverne un simmetrico adeguamento ai migliori livelli nazionali di garanzia. Si tratta di un’occasione mancata: più che mai oggi, il diritto dell’UE dovrebbe arginare le derive populistiche nazionali che impazzano anche nelle più avanzate democrazie. Obiettivo, questo, che richiede l’elaborazione di uno statuto penalistico sovraordinato, di impronta personalista, che funga da limite insuperabile della politica criminale fondata sulla prevenzione generale, al fine di evitare che “il diritto europeo riduca il diritto penale ad un ‘meccanismo di rafforzamento’ del diritto europeo e degli scopi europei per specifici settori”@.

 12.2. D’altro canto, per non rimanere lettera morta, l’ossigenazione garantistica del diritto penale di derivazione unionista deve poter contare su una maggiore centralità del Parlamento europeo. Solo l’Europa dei popoli, direttamente rappresentata nella sede per antonomasia della democrazia, può contenere le spinte disgregatrici@ e vincere la sfida populistica, rafforzata, invece, dall’aura di elitismo che promana dalle tecnoburocrazie radicate nelle istituzioni europee. Il populismo è per sua natura antiestablishment@. Il diritto dell’UE non può ignorare le radici di questa pericolosa degenerazione delle nostre democrazie, talvolta associata a spinte indipendentiste interne sulle quali l’Unione europea non ha titolo per intervenire direttamente@.

 Per quanto paradossale possa apparire la riserva di legge europea, da un lato, e lo statuto sovranazionale delle garanzie penalistiche, dall’altro, possono validamente contribuire a contenere una prevenzione generale di marca intergovernativa, polarizzata su sicurezza e mercato. Il cittadino europeo non è solamente un consumatore di beni e servizi; è titolare dei diritti di libertà su cui impatta la pena. Anche i valori della persona colpiti dalla pena vanno messi al centro del processo di integrazione normativa, perché contribuiscono a delineare l’identità europea, specie se l’Europa futura avrà un’organizzazione di tipo federale, come tale distinta e autonoma dagli ordinamenti nazionali.

 

Bibliografia essenziale

 

49 di 207


Sommario