testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

11. L’EPPO

 

 11.1.Tornando al diritto sovranazionale, la novità di maggiore spessore è l’istituzione, ad opera del Regolamento EU 2017/1939, della Procura europea (EPPO), la quale potrebbe condizionare la legalità vivente@, ma – sia chiaro – non depone affatto per l’implicito avvento di una competenza penale sostanziale in capo al diritto dell’UE.

 L’EPPO costituisce, piuttosto, un’eccezione alla regola generale che affida la persecuzione dei reati, anche di quelli offensivi di interessi eurounitari, alle procure nazionali. In quanto deroga, l’innovazione non può essere estesa oltre i confini della sua espressa previsione, il cui ambito di competenza concerne, al momento, i summenzionati reati tributari previsti dalla Direttiva PIF. I procuratori che opereranno in ambito EPPO sono pur sempre magistrati nazionali, seppure diretti e coordinati da un Procuratore-capo europeo. In base alla recente legge di delegazione europea 2018, in vigore dal 2 novembre 2019, il nostro Governo dovrà adeguare il nostro ordinamento nazionale.

 11.2. L’interesse del diritto dell’UE per l’ordinamento giudiziario, in senso lato, ossia per l’organizzazione delle persone chiamate ad applicare il diritto penale, non può certo meravigliare. Il diritto penale sostanziale non è più l’artefice principale della giustizia penale: crescono di importanza, al suo fianco, il ruolo del processo e quello dei suoi attori. Il maggior peso che è venuto acquisendo lo ius dicere spiega pertanto l’attenzione crescente che parte della dottrina mostra per l’ordine magistratuale in genere, anche a livello europeo@.

 In questa prospettiva non può nemmeno escludersi che l’odierno interesse eurounitario per la figura del pubblico ministero sia destinato ad estendersi alla giurisdizione. Nel qual caso, però, il quadro cambierebbe in modo significativo, perché un ordinamento giudiziario eurounitario, specie se incentrato sul modello del giudice facitore della norma, potrebbe consentire al diritto dell’UE di recuperare, per così dire a valle, quella forza di incidenza negatagli, a monte, dalla mancanza di una competenza penale diretta.

 Sennonché, rebus sic stantibus l’ipotesi formulata altro non è che una suggestione; come si diceva, la competenza EPPO è limitata a taluni reati tassativamente indicati. Si tratta, però, di una competenza problematica e non priva di criticità se si tiene conto delle future possibili attuazioni della Direttiva UE 2017/1371 (PIF).

 Come noto, infatti, la competenza per materia degli organi giudiziari è definita tradizionalmente mediante criteri formali, chiamati a operare prima che il processo affronti il merito. Si fa riferimento cioè alle figure di reato, che vengono indicate nominativamente o per classi (variamente definite in ragione della misura della sanzione o di talune note strutturali del fatto tipico, come l’evento o l’elemento soggettivo, ovvero ancora in base alla loro collocazione “topografica”).

 Ebbene, la competenza dell’EPPO è individuata in base all’entità dell’offesa in concreto e alla titolarità dell’interesse: deve trattarsi di interessi finanziari dell’Unione europea particolarmente rilevanti. Il criterio della competenza è, dunque, almeno in parte sostanziale, ossia legato a una caratteristica del fatto storico. La competenza dipenderà, pertanto, da come l’accusa sarà formulata nel capo di imputazione, con margini di verifica ridotti almeno nelle fasi iniziali del procedimento.

 

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