Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
9. Chiusa
Il contributo chiarificatore offerto dalla nostra Consulta nella vicenda Taricco è prezioso per evitare pericolose fughe in avanti. Come si è detto, si è trattato di una necessaria actio finium regundorum. La sua importanza sta nel detto, che non è poco, e nel non detto, che è comunque implicito, ossia nel riabilitare una concezione rigorosa della nozione di “competenza penale indiretta”, inteso da parte della giurisprudenza in modo troppo accomodante, nel senso di ammettere interpretazioni euroeccedenti equivalenti a una criptonormazione giudiziale doppiamente non consentita.
Ciò non significa che, nel settore penale, il sistema multilivello non abbia una sua razionalità di sistema e una sua grammatica regolativa. Premesso che è la legislazione nazionale il primo meccanismo di trasformazione della politica criminale eurounitaria in diritto interno, ne consegue che il giudice penale nazionale non può né interpretare direttamente il diritto sovranazionale, né surrogarsi al legislatore nazionale inerte o infedele, quando ciò sortisca effetti applicativi in malam partem per il cittadino. Per la prima esigenza deve rivolgersi alla Corte di giustizia, per la seconda alla Corte costituzionale, fermo restando i limiti davvero molto stretti in cui è ammissibile lo scrutinio delle leggi penali di favore@.
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