Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
6. Diritto dell’UE e giurisdizionale nazionale
6.1. Il profilo più delicato dei rapporti tra diritto penale e diritto dell’UE attiene però al piano applicativo, ossia all’allargamento delle opzioni che si presentano all’interprete. Si tratta del cavallo di Troia attraverso cui il diritto penale europeo rischia di sovvertire il sistema delle garanzie liberali.
Di regola, il giudice nazionale ha il diritto-dovere di interpretare la norma e, se la ritiene illegittima, di sollevare la questione di costituzionalità. Ebbene, il diritto dell’Unione europea scardina questa impostazione binaria, consentendogli un groviglio di ulteriori alternative, tra le quali l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione e la disapplicazione della norma nazionale considerata in contrasto con il diritto dell’UE. Senza contare che, nella concreta dinamica operativa il giudice nazionale, con ricorso pregiudiziale ex art. 267 TFUE, può chiamare a intervenire, nelle vesti di regolatrice dell’interpretazione, la Corte di giustizia; sempre che il giudice nazionale non si ritenga in grado di provvedere da sé.
In breve, si moltiplicano le sponde sulle quali può rimbalzare la biglia dell’interpretazione, prima di rotolare in buca o fermarsi esausta sul panno verde. Per un verso, infatti, aumentano i soggetti potenzialmente competenti a pronunciarsi in diritto: soprattutto in apicibus, ciò comporta un riparto di competenze non sempre chiaro tra Corte di giustizia e Corte costituzionale. Per l’altro verso, il quadro complessivo risulta foriero di molteplici esiti alternativi tra loro, con la conseguenza di rendere incerta e addirittura irrealistica la prevedibilità e la stabilizzazione del diritto.
6.2. Nell’attuale sistema multilivello il giudice nazionale, operando come giudice europeo, non solo ha margini interpretativi più ampi@, ma si ritrova nelle mani il potere di scegliere la fonte da applicare, ipotecando in tal modo la soluzione. Il diritto vissuto dal cittadino non discende dalla fonte applicabile, ma da quella applicata, la cui scelta è funzionale alle esigenze motivazionali dell’esito perseguito.
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