testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

5. L’efficacia delimitatrice e integratrice

 

 5.1. Un diverso discorso va fatto per i casi in cui il diritto penale nazionale è chiamato a convivere con l’efficacia diretta dell’UE. Il riferimento è, per un verso, al fenomeno dell’eterointegrazione della fattispecie nazionale ad opera di fonti europee, rappresentate essenzialmente da regolamenti e, per l’altro verso, all’introduzione di nuovi limiti scriminanti di matrice europea@; ipotesi, quest’ultima, riconducibile alla prima, ove si ritenga che la scriminante dell’esercizio del diritto, di cui all’art 51 c.p., sia “in bianco” e come tale integrabile anche dal diritto dell’UE.

 Considerata la funzione delimitatrice delle scriminanti, che porta finanche a disconoscerne la natura penale@, l’interferenza del diritto dell’UE in bonam partem non può ritenersi in alcun modo incompatibile con la ratio garantistica della riserva di legge@.

 5.2. Più problematico, invece, è il caso in cui il regolamento integratore comporti un’espansione operativa dell’elemento normativo su cui interviene e, di riflesso, della fattispecie incriminatrice che lo incorpora@. La questione non può risolversi affermando l’innocuità del fenomeno in ragione della natura tecnica della disciplina importata dall’elemento normativo@, perché tale carattere, presente per esempio nelle regole cautelari tipiche della colpa, non sempre ricorre nell’ambito della c.d. eterointegrazione. Talvolta l’elemento normativo indica, al pari e anche più di altri requisiti di fattispecie, il baricentro della scelta politico-criminale (si pensi ai limiti-soglia dei reati ambientali).

 Il tema, però, non sembra avere un’autonomia rispetto al generale fenomeno dell’eterointegrazione delle fattispecie penali ad opera di fonti non abilitate a produrle, ma ammesse a completarle. Per quanto la linea di confine sia difficile da tracciare, la casistica va distinta, più che sulla base della natura nazionale o sovranazionale dell’elemento integratore, in ragione della funzione svolta da quest’ultimo. Un conto è il “normativo” che specifica una scelta politico-criminale legislativa in termini quantitativi o modali, rimanendo in un ambito valoriale predefinito dalla ratio legis, altro conto è l’elemento integratore che non attua, ma fonda la scelta politico-criminale. Senza contare che in questi ultimi casi può aprirsi una dialettica tutta interna al principio di legalità: l’eterointegrazione può risultare in extremis se non l’unico modo, almeno il più efficace, per determinare un elemento di fattispecie altrimenti rimesso alla discrezionalità giudiziale.

 

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