testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

4. La direttiva c.d. PIF

 

 4.1. Una conferma della fondatezza dei timori sopra esposti è offerta dalla recente Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di lotta contro la frode che lede interessi finanziari dell’UE@.

 Per quel che qui più rileva, essa richiede un livello minimo della risposta sanzionatoria per le sottofattispecie incriminatrici tributarie lesive degli interessi dell’UE, ferma restando la libertà degli Stati membri di allestire tutele più rigorose. Da qui il rischio, tutt’altro che ipotetico, di disarmonie dosimetriche della pena sia rispetto a reati offensivi di beni giuridici più rilevanti meno severamente puniti, sia rispetto ai medesimi reati tributari nelle ipotesi non offensive degli interessi finanziari dell’UE. Senza contare l’effetto di trascinamento verso l’alto della risposta sanzionatoria, che ne deriverà nei casi di connessione tra reati per così dire “PIF” e reati-“non PIF” (si pensi alla continuazione ex art. 81, comma 2, c.p.: il giudice assumerà verosimilmente, o potrebbe assumere, come reato più grave la sottofattispecie-“PIF”, con un aumento proporzionale della pena finale destinato a riverberarsi negativamente sui reati-“non PIF”).

 4.2. Per non dire dell’inclusione delle sottofattispecie tributarie-“PIF” nel catalogo dei reati-presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, che potrebbe convivere con l’esclusione della fattispecie generale nella parte “non PIF”.

 La disarmonia diventa ancora più acuta, però, in relazione all’obbligo di prevedere la punizione dei reati tributari-“PIF” a titolo di concorso di persone e di tentativo, attualmente esclusa, in termini generali, dal d.lgs. n. 74 del 2000. È fin troppo evidente che l’introduzione, per le sole sottofattispecie tributarie-“PIF”, di una deroga alla deroga sarebbe fonte di sperequazioni stridenti e di una sostanziale irrazionalità di sistema. In particolare, come si ricorderà, la scelta di non punire il tentativo incarnava una precisa opzione politico-criminale, a suo tempo accolta con favore perché volta ad ancorare il sistema penaltributario al principio di offensività e a favorire, sul piano operativo, la resipiscenza del contribuente; disciplina, questa, che potrebbe sopravvivere per fattispecie-“non PIF”.

 

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