testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

2. Competenza e legittimazione

 

 2.1. Nel mondo del diritto la categoria della competenza interessa e connota, con i dovuti adattamenti, tutti i rami dell’ordinamento. Essa indica i settori regolati, i soggetti che sono abilitati a regolarli e le modalità del loro intervento regolativo.

 Perlopiù il concetto di competenza contribuisce a definire i vari rami del diritto.

 Sotto questo profilo il diritto penale e il diritto dell’Unione europea rappresentano delle eccezioni. Il loro punto in comune è di essere rami dell’ordinamento trasversali.

 Il diritto penale non ha un campo di materia inteso come specifico settore d’intervento nella vita sociale. Esso si caratterizza piuttosto per il tipo di disciplina@. Anche il linguaggio giuridico è tuttavia convenzionale. Non meraviglia pertanto che, secondo alcuni usi linguistici, la disciplina penale venga considerata essa stessa “materia”, seppure sui generis. Da questa angolazione, privilegiata dalla giurisprudenza Cedu, la materia penale finisce per coincidere, allora, con la funzione di tutela del diritto punitivo e le sue tecniche di intervento, alla luce dei principi che bilanciano la prima con le seconde. “Se c’è un apriori questo non è tanto la materia penale quanto la pena@. Stante l’importanza dei beni in gioco, la competenza penale non può intendersi solamente come potere regolativo. Nella materia penale, la competenza assume il significato ulteriore di legittimazione, ossia come speciale autorizzazione dell’autorità fondata sul riconoscimento del suo valore razionale@.

 2.2. Il diritto dell’Unione europea sta perdendo le sue origini mercantili (che, nondimeno, di tanto in tanto riemergono) e di conseguenza la possibilità di essere definito in base alla natura dei rapporti regolati. Ciò che lo caratterizza è il suo finalismo normativo, ossia l’unificazione degli ordinamenti. Quanto ai mezzi per perseguirla, l’Unione europea si avvale di nuove fonti, tutte sovraordinate alla normativa interna, ossia espressione di una concezione gerarchica delle discipline astrattamente concorrenti.

 La logica del diritto interno, che si fonda sul coordinamento tra discipline di vario rango, ruota sul concetto di competenza-potere. I conflitti tra fonti diverse trovano soluzione in base al criterio, nella sostanza autoritario, del loro posizionamento nella gerarchia delle fonti. L’ancoraggio del diritto penale al principio della riserva di legge restringe l’ambito della competenza-potere, con esclusione delle fonti regolamentari, ragion per cui può parlarsi di competenza-legittimazione a favore del parlamento monopolista. Per parte sua, il diritto dell’Unione europea rispetta l’edificazione del diritto penale sulla riserva di legge (nazionale), rivendicando unicamente un’attribuzione indiretta di competenza@, ossia un potere di intervento nella materia penale scompagnato da una legittimazione a produrre effetti punitivi direttamente a carico dei cittadini. In breve, l’Europa del diritto può normare nella materia penale, limitatamente a settori di criminalità particolarmente grave e tassativamente elencati, con l’interposizione del parlamento nazionale cui compete dare attuazione (pena la procedura di infrazione) alle direttive di tutela penale derivanti, a norma dell’art. 83 TFUE, dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

 

39 di 207


Sommario