Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
Capitolo VI | Diritto dell’Unione europea e diritto penale
di Fausto Giunta
1. Il diritto eurounitario
1.1. A fronte della crisi politica che sta scuotendo dalle fondamenta il progetto eurounitario@, l’Europa del diritto si è da tempo espansa e consolidata. Ne è conseguita una rilevante modificazione degli ordinamenti nazionali sotto il profilo sia dei contenuti regolativi, sia delle logiche di funzionamento.
Per converso, non possono sottacersi le resistenze che l’avanzata del diritto unionista incontra sul terreno della giustizia penale, più agevole da armonizzare che da unificare, trattandosi di un settore nel quale la prospettiva dell’integrazione non può trascurare le differenze nazionali@. Il diritto penale, in particolare, è ancora permeato da una tradizione statualistica, etichettata come domestica o sovranista, perché storicamente legata ad alcuni caratteri identitari tipici del concetto di nazione, quali il popolo, la lingua e il territorio. Volendo si può parlare di una controtendenza penalistica di fronte al generale processo di rovesciamento della sovranità da verticale a orizzontale@.
È a questo “altrove” − il cupo e arroventato “inferno” della punizione − che il penalista rivolge quotidianamente l’attenzione, nella consapevolezza di operare in un ordinamento in continua trasformazione ed estroversione. Ciò non lo autorizza, tuttavia, a disperdere quella specificità culturale del settore penale, in virtù della quale le nuove istanze di tutela devono restare avvinte al catalogo delle garanzie, storicamente sviluppatesi sotto l’egida dello Stato nazionale, non più Leviatano, ma Stato costituzionale, che le eleva a principi fondamentali.
Da qui una precisazione non solamente nominalistica: se, sul piano della politica criminale, ossia delle scelte di parte speciale, in molti settori della vita economica e sociale si può oramai anteporre al diritto penale l’Europa quale sua dante causa, sul piano dello statuto garantistico, ossia della parte generale e dei principi costituzionali, occorre ancora muovere dal diritto nazionale e dal suo retroterra di civiltà giuridica consacrato a livello costituzionale. Un conto sono i campi di materia trapuntati dalla pena, un altro il diritto penale come tipo di disciplina.
Ciò significa che, per evitare esiziali distorsioni prospettiche, al momento l’associazione terminologica “Europa e diritto penale” va letta anche in modo speculare: “Diritto penale ed Europa”, senza che la prima espressione ridimensioni la seconda, sottolineando, anzi, che entrambe sono complementari. Il diritto penale non è solamente prevenzione dei reati. È ad un tempo personalismo costituzionale applicato.
Detto altrimenti: sta mutando il rapporto di scala tra tutela e garanzia: la prima si apre all’Europa più della seconda. Rimane il valore del loro irrinunciabile bilanciamento funzionale. Nell’ambito della giustizia penale il sistema multilivello non può fare a meno di altrettante multigaranzie e dei necessari contrappesi di legittimazione, che sono al momento offerti, però, principalmente dal diritto interno. Solo con l’ottimale composizione tra le ragioni della tutela, da un lato, e quelle garantistiche, dall’altro, il diritto penale potrà esibire la pienezza di uno specifico statuto disciplinare europeo.
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