Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
2. Il rinvio ad altra disposizione
2.1. Può accadere che l’enunciato normativo rinvii ad altra disposizione.
L’impiego di questa tecnica, finalizzata a richiamare nella norma richiamante i contenuti regolativi della disposizione richiamata, è frequente nell’odierno diritto penale e diffuso negli altri rami dell’ordinamento. Oltre a soddisfare intuitive esigenze di sintesi ed economia di linguaggio, la tecnica del rinvio consente di coordinare tra loro settori normativi diversi, favorendone contestualmente l’aggiornamento, ossia l’automatico adattamento delle norme richiamanti all’eventuale modifica della disposizione richiamata.
Ciò accade nel codice penale (si pensi all’art. 615-bis c.p., che rinvia all’art. 614 c.p. a proposito dei luoghi tutelati dalle interferenze illecite penalmente rilevanti) e soprattutto nel diritto extra codicem, specie quando la sanzione penale viene chiamata a presidiare la regolamentazione civile o amministrativa di un determinato settore.
2.2. Il diritto penale, infatti, interviene in campi di materia tra loro molto diversi, spesso regolati anche da norme non penali. Si pensi, per esempio, alla legislazione in materia ambientale, economica, antinfortunistica, agro-alimentare ecc., dove il testo di legge contenente la disciplina civile o amministrativa si chiude con una clausola sanzionatoria: con una o più norme, cioè, contenenti le sanzioni previste per la violazione di singoli aspetti della disciplina extra-penale@.
Ebbene, il carattere non esclusivo della regolamentazione penale spiega, sotto il profilo funzionale, gli stretti nessi che esistono tra la fattispecie penale e le disposizioni extra penali, soprattutto quando tali correlazioni affiorano al livello della tipicità. In questi casi il rinvio può interessare norme aventi forza di legge o poste da fonti diverse dalla legge (con le implicazioni che ne conseguono sul terreno della riserva di legge).
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